COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA “B” Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA – A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE del 28 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Gioventù Calcio Foggia in opposizione al provvedimento di squalifica del calciatore Vittorio CAPPETTA sino a tutto il 28 Maggio 2012 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 44 del 1 Giugno 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA “B” Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA - A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE del 28 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Gioventù Calcio Foggia in opposizione al provvedimento di squalifica del calciatore Vittorio CAPPETTA sino a tutto il 28 Maggio 2012 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 44 del 1 Giugno 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Sig. Giulio GALLO per la ricorrente nell’audizione del 4 Luglio 2011; chiamato l’arbitro a rendere supplemento di rapporto il 4 Luglio 2011; premesso e considerato - che il direttore di gara ha riconosciuto il CAPPETTA dalla foto apposta sul tesserino messo a disposizione dalla Società istante ed ha escluso che potesse trattarsi di altro calciatore del medesimo sodalizio, tale Luigi PROSCIA, il cui cartellino è pure stato mostrato in visione; - che in sede d’istruttoria è stata confermata la dinamica degli eventi come acclarata dal Giudice di prime cure; - che, tuttavia, la sanzione deve essere proporzionata al fatto antisportivo ascritto al calciatore Vittorio CAPPETTA; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA 1) Ridursi la squalifica inflitta al calciatore Vittorio CAPPETTA sino a tutto il 8 Gennaio 2012; 2) Non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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