COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 10 Settembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. PORTO CORALLO (Coppa Italia Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°8 dell’8 settembre 2011. Gara Sant’Elena / Porto Corallo del 04.09.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 10 Settembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. PORTO CORALLO (Coppa Italia Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°8 dell’8 settembre 2011.
Gara Sant’Elena / Porto Corallo del 04.09.2011.
La reclamante chiede sia revocata la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta alla medesima la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3 per aver fatto partecipare alla stessa il giocatore Mura Andrea, in posizione irregolare, perché squalificato per una giornata di gara a seguito della partita di Coppa Italia disputatasi il 24 novembre 2010 come da C.U. n° 21 del 02.12.2010.
La società Porto Corallo per il tramite del suo legale assume che il reclamo proposto dalla società S.Elena non è stato ritualmente comunicato alla controparte come previsto dall’art. 33/5 del C.G.S.. Assume altresì che in base all’art. 38/7 del C.G.S. è ben vero che il reclamo può essere proposto anche a mezzo telefax ma è altresì vero che tale proposizione è valida purchè sia “garantita e provabile la ricezione dello stesso da parte dei destinatari”.
La Commissione, rilevato che l’assunto della reclamante, seppur fondato, è contenuto in un reclamo anch’esso inammissibile perché privo della prova dell’avvenuta ricezione dello stesso da parte della controparte nei termini previsti della delibera di cui al C.U. n°58/a del 09.08.2011 della F.I.G.C. pubblicato sul C.U. locale n°5 dell’11.08.2011 della S.S. 2011/12.
Si precisa che il Comunicato Ufficiale della LND spiega che il reclamo debba essere depositato alle parti interessate entro le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. riportante i provvedimenti da impugnare.
Ciò a mezzo telefax con prova dell’avvenuta ricezione, e non solo dell’invio, o con altro mezzo idoneo.
Si precisa inoltre che agli atti pervenuti risulta depositato nei termini a questa Commissione il reclamo in oggetto mentre non è provato che lo stesso sia stato tempestivamente depositato alla controparte.
Infatti risulta allegata ricevuta di raccomandata inviata alla società S.Elena alle ore 12:41 del 09.09.2011. Per tutti i suesposti motivi la Commissione
DELIBERA
L’inammissibilità del reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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