F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 2) RICORSO DEL SIG. SIGNORI GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE PROFESSIONISTA DI 1^ CTG. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 2) RICORSO DEL SIG. SIGNORI GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE PROFESSIONISTA DI 1^ CTG. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con provvedimento del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva il signor Giuseppe Signori, iscritto nell’albo dei tecnici di prima categoria, al momento della realizzazione dei fatti a lui ascritti, contestandogli le violazioni di cui all’art. 9 C.G.S. (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), all’art. 7 dello stesso codice (illecito ed obbligo di denuncia), nonché agli artt. 1 (doveri ed obblighi generali), e 6 (divieto di scommesse) del C.G.S.. A seguito di tale deferimento si instaurava un giudizio disciplinare che portava all’emanazione, in data 9 agosto 2011, della decisione resa, in prime cure, dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Con detta decisione la C.D.N. accogliendo, in parte, le richieste formulate, nel corso del dibattimento, dalla Procura Federale, sanzionava con la squalifica di 5 anni il tesserato Giuseppe Signori e comminava allo stesso la preclusione (a norma dell’art. 19, comma 3, C.G.S.) alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in data 10 agosto 2011, interponeva appello, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, Giuseppe Signori, adducendo quattro motivi di gravame, illustrati dal suo difensore, Avvocato Paco D’Onofrio, nel corso dell’adunanza dibattimentale svoltasi, il 18 agosto 2011, innanzi alle sezioni unite della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.. In quella stessa sede il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, insisteva per la conferma della decisione gravata. Le doglianze avanzate dalla difesa del ricorrente Signori vanno, pertanto, valutate in DIRITTO 1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di carenza di “giurisdizione” della giustizia sportiva della F.I.G.C. nei confronti del signor Giuseppe Signori. Afferma, il Signori, a pagina 6 e seguenti del suo ricorso, di non essere tesserato e di non esserlo stato al momento dei fatti oggetto di accertamento, ma di non essere neppure “efficacemente iscritto all’albo dei tecnici poiché da anni, volontariamente, omette di corrispondere la necessaria quota annuale di iscrizione, risultando, pertanto, il rapporto con il sistema federale sospeso ai sensi e per l’effetto dell’art. 18, comma 1, del regolamento del settore tecnico”. A supporto di questa eccezione preliminare la difesa del Signori chiedeva alla Corte, a pag. 80 del ricorso, di “acquisire ogni e più opportuna documentazione presso il settore tecnico della F.IG.C., nonché ordinare la esibizione di ogni atto attestante la posizione di Giuseppe Signori nei ruoli tecnici”. Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale provvedevano, sull’istanza istruttoria dell’appellante, ad acquisire sia il regolamento del settore tecnico, che il comunicato n. 127 del medesimo settore tecnico, redatto il 14 giugno 2010, nel quale figura il signor Giuseppe Signori tra i tecnici di prima categoria. Invero, l’eccezione formulata in prime cure e reiterata nel ricorso introduttivo del giudizio di gravame appare infondata e pretestuosa e non può trovare in questa sede accoglimento. Afferma, infatti, il Signori di non essere, al momento dei fatti a lui contestati, tesserato per alcuna società sportiva e tale circostanza è veritiera; tuttavia lo stesso Signori è, dal termine del corso (svoltosi durante il periodo 16 novembre 2009-14 giugno 2010), allenatore professionista di prima categoria - UEFA pro ed in quanto tale egli tenuto al rispetto della normativa federale e vincolato alla giustizia disciplinare e sportiva della Federazione (vedi art. 36, comma 1, prima parte, del regolamento del settore tecnico “i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della F.I.C.G. nei procedimenti per illecito sportivo”). Anche la giustificazione addotta dal ricorrente di essersi sottratto “da anni” al pagamento della quota di iscrizione (art. 17, comma 3, del regolamento) non lo esime dall’essere assoggettato alla giustizia della F.I.G.C. in quanto il suo non essere in regola con il pagamento della quota associativa comporta, come unica sanzione, l’impossibilità del tesseramento per una società, ma non certamente il fatto di essere libero dal vincolo della giustizia sportiva circostanza questa che emerge chiaramente dal coordinato disposto degli artt. 17, 18 e 36 del vigente regolamento del settore tecnico. Del resto della circostanza di essere vincolato dal suo status professionale al divieto di scommettere lo stesso ricorrente si dimostra ben conscio in quanto il Signori afferma, a pag. 12 dell’interrogatorio reso al G.I.P. di Cremona (del giorno 8 giugno 2011), che “motivi professionali” gli impedivano di scommettere direttamente ed on line”. Alla luce di quanto sopra l’eccezione di “carenza assoluta di giurisdizione” formulata nel primo motivo dell’atto di appello dalla difesa del Signori non può trovare accoglimento e deve essere conseguentemente respinta. 2. Venendo, quindi, ai tre motivi di merito, addotti dalla difesa del Signori per contestare la decisione resa il 9 agosto 2011 dalla Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi possono così essere riassunti. a) Erronea e falsa applicazione dell’art. 9 C.G.S. in base al quale sarebbe stato erroneamente chiamato il Signori a rispondere della incolpazione di associazione finalizzata alla commissione di illeciti, senza alcun motivato elemento di prova lamentando anche la lesione del sesto comma dell’art. 111 della Costituzione per difetto di motivazione. b) Erronea e falsa applicazione dell’art. 7 C.G.S. sia perché; ad avviso della difesa del Signori, lo stesso non sarebbe vincolato al rispetto della normativa sportiva, sia perché non è dato rinvenire nella decisione gravata alcun riscontro probatorio relativo all’incolpazione. c) Erronea e falsa applicazione dell’art. 6 C.G.S., inerente l’incolpazione del Signori di aver disatteso il divieto di operare scommesse, in quanto detto divieto, a detta della difesa del ricorrente, è relativo ai soli tesserati e non ai semplici iscritti negli albi tecnici. Le argomentazioni difensive del Signori appaiono infondate e pretestuose e non possono, in questa sede trovare accoglimento. 3. Va preliminarmente posta attenzione sull’incontro, pacificamente ammesso da tutti i protagonisti (sia innanzi al G.I.P., che davanti agli inquirenti federali), avvenuto in Bologna, presso lo studio dei commercialisti Bruni e Giannone, il 15 marzo 2011 e sul documento in quella sede prodotto e successivamente sequestrato in casa di Giuseppe Signori, riconosciuto come proprio dallo stesso Signori, nell’interrogatorio reso innanzi al G.I.P. di Cremona del giorno 8 giugno 2011 (cfr. pag. 20). L’incontro ammesso – come già detto - da tutte le parti presenti (Signori, Bruni, Giannone, Erodiani e Bellavista) è avvenuto, come ricordato in precedenza, il giorno 15 marzo 2011 in Bologna in quella circostanza per la prima volta (Signori afferma unica volta, Erodiani riferisce di un secondo incontro), il ricorrente Giuseppe Signori e i suoi due commercialisti di Bologna (Bruni e Giannone) incontrano Erodiani e Bellavista. Nel corso dell’incontro viene prodotto un documento (definito a pag. 20 dell’interrogatorio innanzi al G.I.P. di Cremona dallo stesso Signori, autore materiale di esso, “contratto” del seguente tenore letterale: Condizioni nostre Partita paghiamo € 125.000,00 da dare entro giovedì Condizioni loro La quota non deve subire variazioni Assegno dato venerdì di € 125.000,00 a garanzia Assegni dati da puntare over entro il 75/80esimo Vittoria Atalanta Possibile che il 1 tempo finisca 1-1 o 0-1 Già fatta Benevento-Pisa da capire se vittoria o over di lunedì ore 14:30. Dalla analisi del documento redatto si individuano le due posizioni “condizioni nostre” (di Signori, Bruni e Giannone) e “condizioni loro” (di Erodiani e Bellavista), che formano oggetto della pattuizione dei due gruppi, nello stesso documento si dà anche atto che la partita Benevento-Pisa è “già fatta”; che vi sono degli assegni dati per puntare l’over di una gara relativa all’Atalanta (con il Piacenza); che esistono degli assegni dati a garanzia per € 125.000,00. Il documento redatto, nel corso dell’incontro del 15 marzo 2011, è il frutto di una pattuizione articolata e trova una ulteriore conferma, relativa alla conclusione dell’accordo, dalla circostanza che in una perquisizione realizzatasi presso lo studio dei commercialisti Bruni e Giannone sono stati rinvenuti tre assegni per complessivi € 220.000,00 uno dei quali, emesso dal Paoloni, per un importo di € 50.000,00 (cinquantamila), di tale circostanza si dà atto nell’interrogatorio del dott. Giannone, del 4 giugno 2011, innanzi al G.I.P. di Cremona, in cui detti assegni vengono mostrati al commercialista il quale afferma che gli stessi sono stati consegnati a seguito dell’incontro del 15 marzo 2011 per sancire l’accordo avvenuto. Invero, nell’incontro del 15 marzo 2011 si pongono le basi per dar vita ad una associazione finalizzata alla commissione di illeciti prevista e punita dall’art. 9 C.G.S. essendo presenti tutti i requisiti considerati dalla normativa ed essendo ben noto, in quel momento, al Signori lo status del Bellavista e quello di Erodiani quali vincolati alla giurisdizione sportiva. Alla stessa stregua dalla analisi della fattispecie in esame e dalle risultanze immediate e successive dell’incontro del 15 marzo 2011 si configurano tutti gli elementi atti a verificare la sussistenza di un illecito sportivo che il Codice di Giustizia Sportiva, con il primo comma dell’art. 7, punisce con “qualsiasi mezzo esso si realizzi”, e previsto anche quale “reato” di mere pericolo. In base all’analisi degli accordi intervenuti a seguito dell’incontro (non contestato da alcuno) del 15 marzo 2011, comprovati dalle risultanze documentali (appunto scritto in carattere stampatello, riconosciuto come proprio del Signori, sequestrato presso la sua abitazione di Bologna; assegni sequestrati presso lo studio in Bologna dei commercialisti Bruni e Giannone) appare di tutta evidenza la sussistenza in capo al Signori degli illeciti previsti dagli artt. 7 e 9 del vigente C.G.S.. Pertanto, i motivi di doglianza, relativi al merito, avanzati dal Signori alle pagine 10 e 38 del ricorso introduttivo della presente fase del procedimento non possono trovare accoglimento e vanno, quindi, respinti. 4. Passando, infine, all’esame dell’ultimo motivo di gravame, formulato a pagina 47 delricorso del Signori, con esso il ricorrente si duole di essere stato illegittimamente assoggettato al rispetto del divieto previsto dall’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Al riguardo va osservato che il divieto di operare scommesse si estende a tutti i soggetti tenuti al rispetto dell’ordinamento federale e non solo ai tesserati come afferma la difesa del Signori. Come si è detto in precedenza, nell’esame della questione preliminare, il Signori, in quanto tecnico di prima categoria, è tenuto, a norma dell’art. 38 del regolamento del settore tecnico, al rispetto della normativa della Federcalcio e conseguentemente deve sottostare al divieto di scommettere sancito dall’art. 6 C.G.S.. Invero, il Signori in più parti dei suoi interrogatori, rilasciati ai Magistrati ordinari ed ai rappresentanti della Procura Federale, ha ammesso di essere uno scommettitore abituale infrangendo, quindi, il divieto dell’art. 6 C.G.S. della F.I.G.C. pur sapendo (vedi pag. 12 del già citato interrogatorio reso al G.I.P. di Cremona) che “ragioni professionali” gli impedivano di operare scommesse. Le ammissioni operate dal Signori sono in se elementi sufficienti per accertare, in capo allo stesso, la sussistenza dello illecito previsto e punito dell’art. 6 C.G.S. della Federcalcio; pertanto, anche questo ulteriore motivo di doglianza non può trovare accoglimento in questa sede. 5. Alla luce di quanto affermato nei precedenti punti, avendo accertata la piena responsabilità dell’incolpato in merito alle fattispecie a lui ascritte, appare congrua la sanzione ad esso comminata consistente nella squalifica di 5 anni relativa al sig. Giuseppe Signori quale allenatore professionista di prima categoria – UEFA pro nonchè la preclusione, a norma dell’articolo 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italina Giuoco Calcio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Signori e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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