F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 3) RICORSO DEL SIG. BELLAVISTA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NEL SETTORE TECNICO QUALE ALLENATORE DI BASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 3) RICORSO DEL SIG. BELLAVISTA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NEL SETTORE TECNICO QUALE ALLENATORE DI BASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con provvedimento del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva il signor Antonio Bellavista, iscritto nell’albo del settore tecnico, quale allenatore di base, al momento della realizzazione dei fatti a lui ascritti, contestandogli le violazioni di cui all’art. 9 C.G.S. (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), all’articolo 7 dello stesso codice (illecito ed obbligo di denuncia), nonché agli artt. 1 (doveri ed obblighi generali), e 6 (divieto di scommesse) del C.G.S.. A seguito di tale deferimento si instaurava un giudizio disciplinare che portava all’emanazione, in data 9 agosto 2011, della decisione resa, in prime cure, dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Con detta pronuncia la Commissione Disciplinare Nazionale accogliendo, in parte, le richieste formulate, nel corso del dibattimento, dalla Procura Federale, sanzionava con la squalifica di 5 anni il tesserato Antonio Bellavista e irrogava allo stesso la preclusione (a norma dell’art. 19, comma 3, C.G.S.) alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e nei confronti delle ordinanze emesse nel corso del procedimento di primo grado, in data 3 agosto 2011, con atto del 11 agosto 2011 interponeva appello, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, Antonio Bellavista, adducendo quattro motivi di gravame, illustrati dal suo difensore, Avvocato Massimo Roberto Chiusolo, nel corso dell’adunanza dibattimentale svoltasi, il 18 agosto 2011, innanzi alle sezioni unite della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. In quella stessa sede il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, insisteva per la conferma della decisione gravata. Le doglianze avanzate dalla difesa del ricorrente Bellavista vanno, pertanto, valutate in DIRITTO 1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione formulata, a pag. 2 del ricorso, dalla difesa del Bellavista la quale sostiene che, avendo preliminarmente deciso, la Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alla sanzione concordata e richiesta dal coincolpato Vittorio Micolucci, la Commissione medesima avrebbe perso la terzietà necessaria per poter giudicare poi nel merito la posizione del Bellavista. Alla eccezione già formulata innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, la decisione di prime cure non ha prestato adesione motivando, adeguatamente al riguardo. La decisione resa in primo grado appare, in questa sede, condivisibile sia perché alla Commissione Disciplinare Nazionale non si richiede, a norma dell’art. 23 C.G.S., alcuna valutazione in merito ai fatti, ma soltanto una analisi astratta della qualificazione della incolpazione ascritta, sia perché il dettato dell’articolo 111 della Costituzione trova applicazione esclusivamente nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali, innanzi ai giudici statali e non in un procedimento disciplinare interno di una Federazione sportiva. Alla luce di quanto sopra, l’eccezione relativa alla carenza di terzietà della Commissione Disciplinare Nazionale presso la F.I.G.C. formulata nel primo motivo dell’atto di appello dalla difesa del Bellavista non può trovare accoglimento e deve essere conseguentemente respinta. 2. Venendo, quindi, ai motivi di merito, addotti dalla difesa del Bellavista per contestare la decisione resa il 9 agosto 2011 dalla Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi possono così essere riassunti. Si duole, preliminarmente, il Bellavista che siano stati utilizzati, nel giudizio disciplinare della Federcalcio, atti derivanti da intercettazioni realizzate nell’ambito del giudizio penale pendente presso il Tribunale di Cremona, che, a detta della difesa del ricorrente, non potevano e non possono essere utilizzati. Prima di affrontare gli altri motivi di doglianza relativi al merito del giudizio, è opportuno sgombrare il campo da questa eccezione preliminare, rilevando come le intercettazioni realizzate sono state tutte puntualmente asseverate e confermate dal Bellavista sia nell’interrogatorio reso innanzi ai magistrati ordinari, in particolare innanzi al GIP di Cremona, che nel corso della audizione svoltasi innanzi ai responsabili della Procura Federale. Pertanto, dette le intercettazioni essendo state recepite e convalidate dalle dichiarazioni rese dall’attuale incolpato: signor Antonio Bellavista, trovano pienamente ingresso nell’ambito del presente procedimento disciplinare, conseguentemente anche la ulteriore eccezione preliminare di merito formulata dalla difesa del Bellavista non può trovare accoglimento e deve essere disattesa. 3. Nel merito, il Bellavista lamenta che manca la prova certa in relazione alla incolpazione a lui mossa in base al dettato dell’art. 9 C.G.S., in quanto non sussistente, o comunque non provata nel caso di specie, la costituzione di una associazione finalizzata alla Commissione di illeciti sportivi. Anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento, in quanto numerose sono le prove della sussistenza della associazione, che nel segmento composto da Erodiani e Bellavista ha avuto, in più circostanze, contatti non solo con il gruppo dei bolognesi, a cui fanno capo il signor Giuseppe Signori e i suoi due commercialisti Bruni e Giannone, ma anche nei confronti dello stesso Paoloni, più volte in contatto con il Bellavista e con l’Erodiani e con il gruppo di scommettitori, definiti, in più punti dell’attività istruttoria della Procura Federale e della decisione resa in prime cure, “zingari. Anche in relazione all’incontro, pacificamente ammesso in atti, svoltosi, in data 15 marzo 2011, presso lo studio di Bologna dei commercialisti di Giuseppe Signori, il ruolo propositivo del Bellavista appare ampiamente provato; a dimostrazione di un’accordo intervenuto nel corso dell’incontro, infatti, esiste un promemoria, sequestrato a casa di Giuseppe Signori, del seguente tenore letterale: Condizioni nostre Partita paghiamo € 125.000,00 da dare entro giovedì Condizioni loro La quota non deve subire variazioni Assegno dato venerdì di € 125.000,00 a garanzia Assegni dati da puntare over entro il 75/80esimo Vittoria Atalanta Possibile che il 1 tempo finisca 1-1 o 0-1 Già fatta Benevento-Pisa da capire se vittoria o over di lunedì ore 14:30 definito dal suo estensore materiale lo stesso Giuseppe Signori “contratto”. Tale documento, contiene gli elementi idonei ad individuare il modo di operare dell’incolpato e dei suoi associati. Invero, per avvalorare detto “contratto” furono dati, nei giorni immediatamente successivi al 15 marzo 2011, consegnati tre assegni a garanzia da Erodiani e Bellavista, uno dei quali del valore di € 50.000,00 a firma di Marco Paoloni, gli assegni sono stati successivamente sequestrati nello studio di Bruni e Giannone. In virtù di tutto quanto, sin qui, affermato e considerato, appare evidente il coinvolgimento del Bellavista ed il suo ruolo all’interno di una associazione costituitasi al fine di commettere illeciti sportivi, per alterare il risultato delle partite su cui scommettere. 4. Appare dunque evidente che anche la doglianza, formulata a pag. 18 del ricorso introduttivo della presente fase del giudizio, posta in essere dalla difesa del signor Antonio Bellavista non può trovare accoglimento in quanto, come si è in precedenza ricordato, le attività poste in essere dal Bellavista, unitamente con l’Erodiani, nello (e a seguito dell’) incontro del 15 marzo 2011, sono tutte idonee ampiamente a configurare l’esistenza di attività finalizzate al compimento di illeciti sportivi. 5. Infine, anche l’ultimo motivo di doglianza, formulato a pag. 19 del ricorso introduttivo, relativo al trattamento sanzionatorio inferto al ricorrente, non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni irrogate dalla decisione di primo grado appaiono chiaramente in linea con le attività svolte dal Bellavista, al quale, come si è visto, vengono fatti risalire comportamenti idonei a configurare la violazione degli artt. 9 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, e pertanto congrua appare la sanzione della squalifica per anni 5 e della preclusione alla permanenza dello stesso Antonio Bellavista in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Antonio Bellavista e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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