COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 40/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Khemiri Mohamed Nizar, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all’art. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
40/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Khemiri Mohamed Nizar, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all’art. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F..
In occasione della richiesta di tesseramento formulata dal calciatore Khemiri Mohamed Nizar, di nazionalità tunisina, la Società Polisportiva Siena Nord inoltrava all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in data 4 gennaio 2011, la prevista documentazione comprendente, in allegato, la dichiarazione sottoscritta dal Khemiri M.Nizar “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”.
L’Ufficio Tesseramenti, nell’effettuare i dovuti controlli, ha rilevato che il calciatore in oggetto è stato tesserato per Società affiliate alla Federazione Calcio Tunisina e precisamente: per il “Club Sportif d’Hammam-Lif”, per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002 e per la “Union Sportive de orj Cedria dalla stagione 2003/2004 alla stagione 2004/2005.
Ha di conseguenza trasmesso gli atti alla Procura Federale che ha disposto il presente deferimento.
La C.D.T.T., fissando l’adunanza di discussione per la data odierna, ha notificato i rituali avvisi di convocazione alle parti interessate.
Rappresenta la procura federale l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto.
Non e’ presente il calciatore Khemiri Mohamed Nizar al quale è stato regolarmente notificato l’avviso di convocazione.
L’Avvocato Cristaudo riafferma la fondatezza del deferimento secondo le inoppugnabili risultanze degli atti ufficiali e chiede che al calciatore venga irrogata la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
La C.D.T.T.:
rilevato che dal documento trasmesso dalla Federation Tunisienne de Football all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emergono in maniera assolutamente evidente i seguenti tesseramenti del calciatore:
- per il Club Sportif d’Hammam Lif dalla stagione sportiva 2000/2001 alla stagione 2001/2002, nonché per l’Union Sportive de Borj Cedria dalla stagione 2003/2004 alla stagione 2004/2005,
- considerato che secondo le norme della F.I.G.C., il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F.;
- richiamata la norma che dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.”;
- accertata la mendacità della dichiarazione resa per iscritto dal calciatore,
ritiene del tutto fondato il deferimento della Procura Federale.
P.Q.M.
preso atto dei precedenti esistenti in materia, nonché del comportamento processuale tenuto dal soggetto deferito, infligge al calciatore Khemir Mohamed Nizar la squalifica per mesi 4 (quattro).
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