COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 42 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Torre Giovanni, – Giusti Silvio, Dirigenti, all’epoca dei fatti, della Società A.S. Lucchese Libertas s.r.l., con la qualifica di Consiglieri di Amministrazione. Ad entrambi viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 42 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Torre Giovanni, - Giusti Silvio, Dirigenti, all’epoca dei fatti, della Società A.S. Lucchese Libertas s.r.l., con la qualifica di Consiglieri di Amministrazione. Ad entrambi viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. In sede di esame degli atti relativi al deferimento n. 2090/122 pf 09-10/SP/AM emesso, in data 14 ottobre 2010, dalla Procura Federale a carico dei Dirigenti della A.S. Lucchese Libertas s.r.l., Massimo Kutufà, Ahmad Fouzi Hadj, Giovanni Torre e Silvio Giusti, questo Collegio rilevava la non corretta istituzione del contraddittorio nei confronti dei Dirigenti Torre e Giusti per cui ne stralciava la posizione rinviando gli atti ad essi relativi alla Procura Federale per i conseguenti adempimenti. Perfezionato il contraddittorio l’Ufficio ha proposto il deferimento di cui in premessa che viene oggi posto in discussione. Non è presente alcuno dei soggetti deferiti nonostante la ritualità e tempestività delle notifiche eseguite. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, il quale ribadisce la responsabilità dei due Dirigenti deferiti perché, come ampiamente dimostrato dalla documentazione acquisita nella fase istruttoria, essi hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società nel biennio precedente la sentenza di fallimento. La loro responsabilità è rilevante, in considerazione del fatto che l’Assemblea dei Soci aveva ricapitalizzato la Società in occasione dell’Assemblea dei Soci tenuta in data 20 settembre 2007, nella quale i due dirigenti erano stati nominati consiglieri di amministrazione. Chiede quindi che la C.D. irroghi le seguenti sanzioni: - a Torre Giovanni, anni 2 (due) di inibizione; - a Giusti Silvio, anni 2 (due) di inibizione. Questa la decisione della Commissione. La responsabilità dei Dirigenti deferiti in questa sede, è ampiamente provata dalla documentazione e dagli esiti del precedente dibattimento, concluso da questa Commissione con provvedimenti disciplinari passati in giudicato assunti nei confronti del Presidente del C.di A., Hadj, in carica dal 3 gennaio 2006 al 21 luglio 2008, nonché di Massimo Kutufà, A.U., per il periodo dal 21 luglio al 30 ottobre 2008. Sia il Torre che il Giannini, infatti, hanno rivestito, dal 20 settembre 2007 al luglio 2008, la qualifica di Consiglieri di Amministrazione della Società Lucchese Libertas per nomina ricevuta nel corso dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20 settembre 2007. Inoltre il Giusti è stato delegato a rappresentare, in luogo del Presidente inibito, la Società nei confronti della Lega Professionisti di Serie C. Poiché la Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucca in data 18 novembre 2008, e ad essa ha fatto seguito il provvedimento con il quale il Presidente Federale ha revocato l’affiliazione alla Società ex art. 16 delle N.O.I.F., ai due Dirigenti in esame è applicabile quanto stabilito dall’art. 21 delle N.O.I.F., ai commi 2 e 3. Ritiene il Collegio dover rilevare che il Consigliere Torre era stato colpito, unitamente al Presidente Hadj, da provvedimenti di inibizione, per omesso versamento di ritenute e di contributi, da parte della C.D.N. la quale , nell’occasione, aveva già evidenziato la responsabilità degli amministratori in ordine alle difficoltà finanziarie della Società fin dalla primavera 2007. Il deferimento è quindi da accogliere così come lo è la misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. la C.D. infligge a : - Torre Giovanni, anni 2 (due) di inibizione; - Giusti Silvio, anni 2 (due) di inibizione.
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