COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 226 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della della S. Michele Cattolica Virtus avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Andrea Massai fino al 26/11/2011. C.U. n.77 del 26/05/2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 226 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della della S. Michele Cattolica Virtus avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Andrea Massai fino al 26/11/2011. C.U. n.77 del 26/05/2011 Sul finire della gara “Cattolica Virtus-Cascina Calcio” valevole per la coppa toscana allievi regionali, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver prima offeso e poi appoggiato il proprio petto e il naso sull’arbitro, facendolo indietreggiare di circa 20 cm. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di sei mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Cattolica Virtus la quale, pur confermando la frase irriguardosa, nega che il calciatore abbia voluto spingere volontariamente il D.G. Infatti, secondo la reclamante, il giocatore sarebbe stato spinto involontariamente verso l’arbitro da qualche altro calciatore che in quel momento si trovava nel capannello che circondava l’arbitro. A sottolineare come il calciatore non volesse andare oltre una protesta,seppur concitata,sottolinea il fatto che le mani sono sempre rimaste a rispettosa distanza dall’arbitro. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara, oltre a confermare quanto già dichiarato in sede di referto gara, sottolinea come al momento della spinta il tesserato in questione non aveva alcun compagno di squadra attorno a lui. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti ascritti al giocatore in questione. Ritiene,altresì, che a nulla rileva che il D.G. sia indietreggiato di soli 20 cm essendo condannabile il gesto in se. Il fatto poi che la spinta non sia avvenuta con le mani non può di per se rappresentare un’ attenuante della sanzione. Infatti in questo caso appare prevalente un atteggiamento provocatorio e di sfida verso l’arbitro piuttosto che una reale intenzione di colpirlo. La sanzione del G.S. coglie questa differenza e appare ben calibrata rispetto alla condotta posta in essere dal giocatore e pertanto è da confermare. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it