COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 04 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Matrone Alessandro, calciatore, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; – A.S.D. Seravezza, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2, C.G.S.) per la violazione ascritta al calciatore Matrone.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
04 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Matrone Alessandro, calciatore, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
- A.S.D. Seravezza, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2, C.G.S.) per la violazione ascritta al calciatore Matrone.
Le dichiarazioni rese dal calciatore Alessandro Matrone ad altri tesserati di essere stato contattato da un calciatore al fine di alterare il risultato di due gare di play-off in cui la propria squadra era impegnata, sono state oggetto di un esposto-denuncia inviato dal Presidente della Società A.S.D. Seravezza Calcio al C.R.T. e da questi trasmesso alla Procura Federale.
Quanto dichiarato dal Matrone non ha trovato alcun riscontro nell’istruttoria posta in essere da quell’Ufficio che, definendo il comportamento del Matrone antisportivo e antiregolamentare, ha contestato al calciatore, con l’atto in epigrafe, la violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dall’art. 1, c. 1, del C.G.S.
Al deferimento del tesserato è conseguito, per il principio della responsabilità oggettiva, il deferimento della Società.
Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti:
- il calciatore Matrone Alessandro rappresentato dall’avv. Gianni Andrea;
- la società ASD Seravezza rappresentata del presidente Vannucci Lorenzo;
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:
- al calciatore Matrone Alessandro la squalifica per mesi 6 (sei) sulla pena base proposta della squalifica per mesi 9 (nove);
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale , ammenda di euro 400,00 (quattrocento) sulla sanzione base proposta dell’ammenda per euro 600,00 (seicento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni :
- al calciatore Matrone Alessandro la squalifica per mesi 6 (sei);
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale , ammenda di euro 400,00 (quattrocento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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