• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
048 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei seguenti tesserati :
– Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente del G.S.Terontola A.S.D. per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 33 del Regolamento della LN.D.;
– Bolognini Franco, Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S.D. Virtus Lignano;
– Cannistrà Pietro, Presidente dell’allora S.S.D. Milazzo, oggi S.S. Milazzo s.r.l.;
– Pecchi Santi, all’epoca Presidente dell’U.S. Cesa A.S.D.;
questi ultimi per la violazione dell’art. 1, comma 1, relativamente alla mancata osservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione calcistica 2007/2008,
e delle Società:
– G.S.Terontola;
– U.S.D. Virtus Lignano ;
– S.S. Milazzo s.r.l.;
– U.S. Cesa A.S.D.,
a titolo di responsabilità diretta derivata dal comportamento dei loro legali rappresentanti, secondo quanto disposto dall’ art. 4, c. 1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
048 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei seguenti tesserati :
- Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente del G.S.Terontola A.S.D. per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 33 del Regolamento della LN.D.;
- Bolognini Franco, Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S.D. Virtus Lignano;
- Cannistrà Pietro, Presidente dell’allora S.S.D. Milazzo, oggi S.S. Milazzo s.r.l.;
- Pecchi Santi, all’epoca Presidente dell’U.S. Cesa A.S.D.;
questi ultimi per la violazione dell’art. 1, comma 1, relativamente alla mancata osservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione calcistica 2007/2008,
e delle Società:
- G.S.Terontola;
- U.S.D. Virtus Lignano ;
- S.S. Milazzo s.r.l.;
- U.S. Cesa A.S.D.,
a titolo di responsabilità diretta derivata dal comportamento dei loro legali rappresentanti, secondo quanto disposto dall’ art. 4, c. 1, del C.G.S..
A seguito dell’acquisizione di nuovi elementi scaturiti dalle indagini effettuate in conseguenza del rinvio operato da questa Commissione in occasione dell’esame del deferimento n. 47079/039 (C.U. n. 69 del C.R.T. in data 25.06.2009), la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe.
Effettuate le convocazioni nei modi di rito, il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti:
- US Cesa A.S.D., rappresentata dal presidente in carica, Novello Alessio;
- Pecchi Santi, presidente della società U.S.Cesa all’epoca dei fatti;
- Avv. Giampaolo Calò in rappresentanza del sig. Cannistrà Pietro, presidente, e della società SS. Milazzo;
- G.S.Terontola rappresentata dal presidente Bistarelli Cherubini Claudio;
- Bistarelli Cherubini Claudio in proprio;
- Bolognini Franco, Presidente dell’U.S.D. Virtus Lignano, in proprio e quale legale rappresentante di detta Società.
I difensori della Società S.S.Milazzo hanno depositato tempestiva memoria.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
Fatto
Questa Commissione nell’esaminare il deferimento della Procura federale n. 231 della stagione calcistica 2008/2009 rilevava che il torneo nazionale denominato “ 4 Torneo Internazionale Terontola - Cortona” autorizzato per le categorie allievi e giovanissimi veniva esteso arbitrariamente dalla società organizzatrice del torneo, G.S.Terontola A.S.D, anche alla categoria esordienti, come evidenziato dalla brochure del torneo stesso.
Da qui l’invio degli atti alla Procura Federale la quale, esperite le opportune indagini, operava il deferimento in esame.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:
- alla società Terontola, sulla sanzione base proposta nella misura di € 300,00, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società U.S.Cesa A.S.D., sulla sanzione base proposta nella misura di € 300,00, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società S.S. Milazzo s.r.l., sulla sanzione base proposta nella misura di € 300,00, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società Virtus Lignano, sulla sanzione base proposta nella misura di € 300,00, ammenda di € 200,00;
- al Presidente del G.S.Terontola, Bistarelli Cherubini Claudio, l’inibizione dei mesi 2 (due) sulla sanzione base proposta di mesi 3 (tre);
- al Pecchi Santi, Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S.Cesa, inibizione di mesi 2 (due) sulla sanzione base proposta di mesi 3 (tre);
- al Presidente della S.S. Milazzo s.r.l., Cannistrà Pietro, inibizione di mesi 2 (due) sulla sanzione base proposta di mesi 3 (tre);
- al Presidente dell’U.S.D. Virtus Lignano, Bolognini Franco, inibizione di mesi 2 sulla sanzione base proposta di mesi 3 (tre).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza dispone l’applicazione, ai sensi del disposto dell’art. 23 del C.G.S, delle seguenti sanzioni :
- alla società G.S. Terontola, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società Cesa, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società S.S. Milazzo, ammenda di € 200,00 (duecento);
- alla società U.S.D. Virtus Lignano ammenda di € 200,00 (duecento);
- al Presidente del G.S.Terontola, Bistarelli Cherubini Claudio, l’inibizione di mesi 2 (due);
- al Sig.Pecchi Santi, Presidente, all’epoca dei fatti dell’U.S.Cesa, inibizione di mesi 2 (due);
- al Presidente della S.S. Milazzo s.r.l., Cannistrà Pietro, inibizione di mesi 2 (due);
- al Presidente dell’U.S.D. Virtus Legnano, Bolognini Franco, inibizione di mesi 2 (due).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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dei seguenti tesserati :
– Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente del G.S.Terontola A.S.D. per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 33 del Regolamento della LN.D.;
– Bolognini Franco, Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S.D. Virtus Lignano;
– Cannistrà Pietro, Presidente dell’allora S.S.D. Milazzo, oggi S.S. Milazzo s.r.l.;
– Pecchi Santi, all’epoca Presidente dell’U.S. Cesa A.S.D.;
questi ultimi per la violazione dell’art. 1, comma 1, relativamente alla mancata osservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione calcistica 2007/2008,
e delle Società:
– G.S.Terontola;
– U.S.D. Virtus Lignano ;
– S.S. Milazzo s.r.l.;
– U.S. Cesa A.S.D.,
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