COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.08 del 13 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 02 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti calciatori tesserati per la Società C.R.S. Retignano: – Rossi Marco, – Tardelli Matteo, a ciascuno dei quali viene imputata la violazione dell’art. 5, c. 1 e 4, del C.G.S.; – Barsi Alfredo per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; nonché,della Società C.R.S. Retignano, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, c. 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.08 del 13 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 02 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti calciatori tesserati per la Società C.R.S. Retignano: - Rossi Marco, - Tardelli Matteo, a ciascuno dei quali viene imputata la violazione dell’art. 5, c. 1 e 4, del C.G.S.; - Barsi Alfredo per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; nonché,della Società C.R.S. Retignano, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, c. 2, del medesimo Codice. Su segnalazione del G.S. Territoriale di Lucca, la Procura Federale, acquisite le dichiarazioni dei soggetti interessati nonché la necessaria documentazione, ha posto in essere il deferimento meglio indicato in epigrafe. Il rinvio degli atti da parte del G.S. prende l’avvio da alcuni post o messaggi personali trasmessi da tre calciatori del C.R.S. Retignano attraverso il social network “Face book,” contenenti espressioni lesive della personalità dell’arbitro della gara C.R.S. Retignano/ Atletico Forte dei Marmi, disputata in data 12.03.2011. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono qui presenti: - i calciatori Rossi Marco, Tardelli Matteo e Barsi Alfredo; - la Società C.R.S. Retignano in persona del legale rappresentante, dr. Nicola Bazzichi, Presidente, assistito dall’Avvocato Monica Rosini in sostituzione dell’Avvocato Ettore Nesi del Foro di Firenze che ha depositato tempestiva memoria a difesa. La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti Rossi e Tardelli in proprio e la Società, tramite il rappresentante presente, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - ai calciatori Rossi Marco e Matteo Tardelli la squalifica per tre giornate sulla sanzione base di 4 giornate; - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00, sulla sanzione base di € 400,00. Il calciatore Alfredo Barsi ha chiesto di proseguire nel dibattimento. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni : - ai calciatori Rossi Marco e Matteo Tardelli la squalifica per tre giornate; - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00. DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. Nella prosecuzione del dibattimento nei confronti del calciatore Alfredo Barsi, l’Avvocato Stefanini, chiamato ad intervenire, si riporta alle dichiarazioni acquisite dall’Ufficio in sede istruttoria con le quali il calciatore conferma di essere l’autore del messaggio inviato all’arbitro nelle forme indicate con l’atto di contestazione. Ricorda che in riferimento alla posizione del Barsi, la Procura ha contestato unicamente la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. dato che le frasi offensive sono state inviate al D.G. tramite un messaggio diretto che è, pertanto, venuto a conoscenza unicamente dal destinatario. Confermato il deferimento, chiede che venga irrogata la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Il calciatore Barsi conferma, peraltro in modo tracotante, quanto già dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, e giustifica il proprio operato tentando di attribuire all’arbitro una cattiva direzione di gara. La C.D., riunita in Camera di consiglio per deliberare, ritiene provato il deferimento basato, oltre che sulle dichiarazioni dell’incolpato, anche sull’acquisizione della copia del messaggio inviato al D.G.. P.Q.M. tenuto conto del discutibile comportamento processuale del calciatore, che non ha mostrato alcun ravvedimento in alcuna delle fasi processuali, delibera di infliggere al calciatore Alfredo Barsi la squalifica per tre giornate di gara. Infligge inoltre, in applicazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S., le seguenti sanzioni: - a ciascuno dei calciatori Rossi Marco e Matteo Tardelli, la squalifica per tre giornate di gara; - alla Società C.R.S. Retignano in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,000(trecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it