COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.08 del 13 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 44 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti delle calciatrici : – Lyuba Rubbioli e Giulia Mastalli, entrambe tesserate per l’A.S.D. Calcio Femminile Livorno, alle quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver partecipato ad un incontro di calcio amichevole prive del necessario n.o. ; – A.S.D. R.B. Montecatini Calcio Femminile a titolo di responsabilità oggettiva ex. art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni commesse dal tesserato Fabio Paci, avendo egli indotto e comunque consentito a dette calciatrici di partecipare alla gara sopraindicata.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.08 del 13 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 44 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti delle calciatrici : - Lyuba Rubbioli e Giulia Mastalli, entrambe tesserate per l’A.S.D. Calcio Femminile Livorno, alle quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver partecipato ad un incontro di calcio amichevole prive del necessario n.o. ; - A.S.D. R.B. Montecatini Calcio Femminile a titolo di responsabilità oggettiva ex. art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni commesse dal tesserato Fabio Paci, avendo egli indotto e comunque consentito a dette calciatrici di partecipare alla gara sopraindicata. Le violazioni contestate alle due calciatrici, portate a conoscenza degli Enti Federali da un esposto indirizzato dal Presidente della Società A.C.F. Livorno, consistono nell’aver esse preso parte ad una gara amichevole senza la previa autorizzazione della Società di appartenenza. Alla A.S.D. R.B. Montecatini Calcio viene invece addebitata la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del proprio allenatore Fabio Paci, per avere questi preso contatto e fatto giocare nella gara di cui sopra le calciatrici Rubbioli e Mastalli in assenza del nulla osta della società di loro appartenenza. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare personale detto tesserato è stato deferito alla competente C.D. presso il Settore Tecnico. Così indicati i motivi posti dalla Procura Federale a base del deferimento il Presidente della C.D. dà atto che, a seguito di rituale convocazione, sono presenti: - le calciatrici Lyuba Rubbioli e Giulia Mastalli, assistite dall’Avvocato Claudia Piva del Foro di Livorno, - la A.S.D. R.B. Montecatini Calcio Femminile, rappresentata dal Presidente, Signor Giancarlo Trovò. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento la calciatrice Giulia Mastalli, assistita dall’ Avvocato Piva, ed il Presidente dall’A.S.d. R.B Montecatini C.F:,dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - alla calciatrice Mastalli la squalifica di due giornate sulla sanzione base prevista di giornate tre; - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale , l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00. L’altra calciatrice dichiara di voler accedere al dibattimento. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni : - alla calciatrice Mastalli la squalifica per due giornate di gara - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale , l’ammenda di € 200,00 (duecento). DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. Alla riapertura del dibattimento la calciatrice Lyuba Rubbioli chiede, sentita la Procura Federale, di essere ammessa all’accordo previsto dall’art. 23 CGS. La Commissione, riunita in Camera di consiglio, considerato che si tratta di fattispecie uguale a quella già decisa, dispone l’applicazione dell’art. 23 anche nei confronti della calciatrice Lyuba Rubbioli, per l’effetto le infligge la squalifica di due giornate sulla sanzione base di tre giornate. P.Q M . la C.D., in accoglimento delle richieste di definizione ex art. 23 del C.G.S., infligge le seguenti sanzioni : - alle calciatrici Lyuba Rubbioli e Giulia Mastalli, entrambe tesserate per l’A.S.D. Calcio Femminile Livorno, la squalifica per due giornate di campionato; - alla A.S.D. R.B. Montecatini Calcio Femminile, a titolo di responsabilità oggettiva ex. art. 4, comma 2, del C.G.S., l’ammenda di € 200,00(duecento).
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