COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 43 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati ed Enti : – Giuseppe Troiano, calciatore tesserato per l’A.S.D. Valdibure; – Vannacci Luciano, Presidente dell’A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. con riferimento sia all’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. che all’art. 10, c. 2, del C.G.S.; – A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, per la responsabilità derivante dal comportamento del Presidente, in applicazione del disposto dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 43 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati ed Enti : - Giuseppe Troiano, calciatore tesserato per l’A.S.D. Valdibure; - Vannacci Luciano, Presidente dell’A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. con riferimento sia all’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. che all’art. 10, c. 2, del C.G.S.; - A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, per la responsabilità derivante dal comportamento del Presidente, in applicazione del disposto dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha emesso, su richiesta del C.R.T., il giudizio sulla posizione di tesseramento del calciatore Troiano Giuseppe, il quale ha presentato, a distanza di un giorno l’una dall’altra, due richieste di tesseramento per due diverse Società. Precisamente detto Ufficio ha dichiarato valida la richiesta di tesseramento effettuata dal suddetto calciatore, in data 20.01.2011, nei confronti della Società A.S.D. Valdibure, mentre ha decretato la nullità di analoga richiesta inoltrata, in data 21.01.2011 dallo stesso calciatore congiuntamente al Presidente della Società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, per la quale intendeva tesserarsi. Divenuta detta delibera definitiva per mancata impugnazione nei termini, gli atti sono stati trasmessi dalla medesima Commissione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio inquirente, esperite le necessarie indagini, ha disposto il deferimento indicato e motivato in epigrafe. Convocate per la data odierna, previa rituale notifica, le parti interessate, sono presenti: - in rappresentanza della Procura Federale, l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale; - il calciatore Troiano Giuseppe, in proprio; - il Presidente della A.S.D. Candeglia Porta al Borgo in proprio e quale rappresentante legale della Società. In apertura di dibattimento il Presidente della C.D.T.T. ricostruisce i fatti, quali risultano dagli atti, secondo la loro cronologia, precisando che in data 20.01.2011 la A.S.D. Valdibure inoltrava al competente Ufficio Tesseramenti della Delegazione Provinciale di Pistoia richiesta di tesseramento, ritualmente sottoscritta dal calciatore e dal Presidente della Società. Il giorno successivo, 21.01.2010, la A.S.D. Candeglia al Borgo richiedeva, con atto a firma del Presidente e del Troiano stesso, il tesseramento del calciatore. Sotto tale ultima data (21 gennaio), il calciatore ha trasmesso al C.R.T. una nota con la quale affermava che la Società Valdibure aveva “presentato” la richiesta di tesseramento che lo riguardava “apponendo nello spazio riservato alla firma del calciatore un falso”. La nota, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal Comune di Pistoia, si conclude con la richiesta di annullamento della richiesta di tesseramento per la Soc. Valbure e la convalida di quella sottoscritta con la Società Candeglia Porta al Borgo. La Società Valbure, tramite il legale di fiducia, chiedeva al C.R.T. la verifica dei fatti con l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Il C.R.T. trasmetteva il fascicolo alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. la quale, come indicato in premessa, convalidava la richiesta di tesseramento inoltrata dall’ A.S.D. Valbure dichiarando, di conseguenza, priva di effetti la richiesta presentata dall’ A.S.D. Cardeglia. Il medesimo Ufficio, divenuta detta delibera definitiva per mancata impugnazione, trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale, a seguito di rituale istruttoria, ha disposto il deferimento in esame. La Procura Federale, tramite l’Avvocato Taddeucci Sassolini, chiede la conferma del deferimento considerato che esso trova la propria ragion d’essere non solo nella documentazione acquisita al fascicolo ma anche, ed ancor più, nella dichiarazione confessoria resa dal Troiano in sede istruttoria. Per quanto riguarda la Società, osserva ancora che essa ha omesso qualsiasi controllo sullo status del calciatore, inoltrando puramente e semplicemente, dopo averla fatta sottoscrivere dal Presidente, la richiesta di tesseramento. Ritiene che la posizione dei due soggetti deferiti sia diversa dovendosi ascrivere al calciatore Troiano un comportamento doloso in quanto indirizzato deliberatamente a fuorviare le decisioni dell’Ufficio Tesseramenti; il comportamento della Società A.S.D. Cardeglia ha invece rilevanza colposa derivante dal mancato controllo della reale posizione di tesseramento del calciatore. Queste le richieste conseguenziali formulate dal rappresentante della Procura Federale: - la squalifica per dieci mesi da infliggersi al calciatore Troiano Giuseppe; - la inibizione per mesi tre per il Presidente della società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, Luciano Vannacci; - l’ammenda di € 300,00 alla predetta Società . Interventi dei deferiti. - Il Presidente Vannacci ritiene di non avere alcuna responsabilità considerato che egli si è limitato a sottoscrivere, quale Presidente della società, la richiesta di tesseramento, già firmata dal calciatore, che gli era stata sottoposta. Nessuna responsabilità può, quindi, essergli addebitata anche in virtù del fatto che il Troiano è persona ben conosciuta nell’ambito sociale. - Il calciatore afferma di aver sottoscritto “in bianco” la richiesta di tesseramento con l’intesa che essa sarebbe stata depositata il venerdì successivo. Sostiene quindi che i dati mancanti sono stati apposti in sua assenza e che il deposito è avvenuto il giovedì. Rilevando che tutto è accaduto nell’arco di un giorno, si riporta a quanto dichiarato in fase istruttoria. In sede di decisione la C.D. osserva quanto segue. L’addebito contestato al calciatore, dallo stesso peraltro ammesso, è del tutto fondato per cui il deferimento è da accogliere. Nel merito la C.D.T.T. deve rilevare la assoluta gravità degli atti compiuti, non solo con riferimento alla violazione della norma in sé, cui non può non conseguire meritoria sanzione, ma anche alla gravità delle accuse rivolte dal calciatore alla Società Valdibure ASD allorché afferma di essere venuto a conoscenza che detta Società ha presentato la lista di tesseramento “apponendo nello spazio riservato alla firma un falso.”. Dichiarazione, peraltro, in contrasto con quanto qui affermato e riportato a verbale. La dinamica dei fatti dimostra. peraltro, come il calciatore, resosi conto della violazione commessa, abbia tentato con la dichiarazione inviata al C.R.T., con firma autenticata, di discolparsi addebitando a terzi la illiceità dei suoi comportamenti. Ciò, a parere della Commissione, fa apparire semplicemente strumentale il pentimento dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, e comunque tardivo. Il comportamento del Presidente, infine, è anch’esso grave non avendo egli fatto assumere dalla Società alcun provvedimento atto a controllare, com’è suo dovere, che il calciatore possedesse i requisiti per essere tesserato. Controllo facilmente eseguibile presso la Delegazione provinciale di Pistoia, di dimensioni tali da consentire un riscontro immediato. Dalla violazione commessa dal Presidente discende la responsabilità diretta della Società ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. P.Q.M. la C.D.T.T. delibera di infliggere: - al calciatore Troiano Giuseppe la squalifica per mesi dieci; - al Presidente dell’A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, Vannacci Luciano, l’inibizione per mesi tre; - alla Società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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