F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011 4. RECLAMO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’AGOSTINO GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/MELFI DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011
4. RECLAMO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’AGOSTINO GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/MELFI DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)
Con reclamo del 21.9.2011 la società Vibonese Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questa, in sintesi, i fatti: al 35° del secondo tempo della gara Vibonese/Melfi del giorno 18.9.2011, il calciatore Giovanni D’Agostino veniva espulso per un intervento da tergo su un
avversario, effettuato in un contesto in cui non aveva la possibilità di colpire il pallone. Il giudice di primo grado, ritenendo l’intervento del calciatore un atto di violenza nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco, infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per due gare effettive. Fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale si evidenziava che la motivazione della squalifica inflitta dal giudice di primo grado non rispecchiava l’effettivo accadimento dei fatti in quanto il D’Agostino, tentando un recupero sull’avversario lanciato a rete e cercando di colpire la sfera, impattava con l’altro atleta. L’intervento falloso, per quanto duro, non era volontariamente diretto a danneggiare l’avversario ma semplicemente a sottrargli il controllo del pallone. Si segnalava, inoltre, che nell’azione incriminata il D’Agostino non era l’ultimo uomo della difesa in quanto tra l’attaccante e la porta figuravano tre difensori più il portiere; pertanto, lo stesso non andava neanche espulso bensì semplicemente ammonito Si chiedeva, pertanto, una riduzione della squalifica ad una misura più equa. La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Giovanni D’Agostino, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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