F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALC. DANIELE CORTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALC. DANIELE CORTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011) Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Corti Daniele, tesserato in favore della A.S. Varese, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Siena/Varese del 21.5.2011, gli ha irrogato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al 23° del secondo tempo, censurato la decisione di un assistente e rivolto allo stesso una locuzione ingiuriosa. Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa integrale riferimento, il Corti ha eccepito che la frase da lui pronunciata era stata invece diretta ad un calciatore avversario al quale aveva, invano, rivolto l'invito di riconoscere la insussistenza di un calcio d'angolo che era stato decretato in favore della sua squadra. Ha, altresì, eccepito che la refertazione dell'Assistente non era “assistita da fede privilegiata” ed era, comunque, contrastata dal calciatore avversario su richiamato il quale, in tal senso, aveva rilasciato una dichiarazione prodotta a corredo del ricorso. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della sanzione ed in via subordinata per l'irrogazione dell'ammenda nella misura minima edittale. Alla seduta del 27.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte d'avere, ritenutane l'opportunità ai fini di una compiuta valutazione del comportamento attribuito al ricorrente, chiesto chiarimenti all'Assistente destinatario della locuzione proferita dal Corti, il quale ha ribadito di non avere dubbio alcuno in merito, precisando, a supporto della veridicità di quanto da lui refertato, che il Corti, nel pronunciare la frase ingiuriosa, gli si era rivolto indicandolo con un dito. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, così disattendendo le avverse motivazioni, che ex art. 35, comma 1 - 1.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Daniele Corti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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