F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011 1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL SEGUITO GARA FIORENTINA/BOLOGNA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A- Com. Uff. n. 186 del 16.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011
1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL SEGUITO GARA FIORENTINA/BOLOGNA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A- Com. Uff. n. 186 del 16.5.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Bologna, disputato in data 14.5.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti irrogava al calciatore Ramirez Pereyra Gaston Exequiel la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00, per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria (sesta sanzione), nonché per avere, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Bologna F.C., che lamenta (i) che il direttore di gara avrebbe erroneamente interpretato come simulazione il fallo subito dal signor Ramirez, (ii) che l’espressione sanzionata non sarebbe stata rivolta dal calciatore in questione al direttore di gara e (iii) che, ad ogni modo, la sanzione inflitta sarebbe del tutto sproporzionata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.5.2011, è presente l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa che il referto dell’arbitro ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui l’espressione sanzionata sarebbe stata rivolta dal signor Ramirez all’arbitro. Ad ogni modo, la Corte rileva la non congruità della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti e ritiene che sia più adeguato attribuire al calciatore in questione la sola sanzione delle due giornate di squalifica, oltre all’ammonizione ricevuta sul campo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna, annulla la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta al calciatore Ramirez Pereyra Gaston Ezequiel, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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