F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 7) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE DE ROSSI SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011
7) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE DE ROSSI SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del signor Daniele De Rossi, calciatore tesserato della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara“per avere, al 3° minuto del secondo tempo, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, hanno interposto reclamo la società della Roma ed il calciatore Daniele De Rossi, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamentano la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, i reclamanti hanno, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, se del caso con una commutazione della terza in un’equa ammenda. Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il calciatore De Rossi, nel corso della partita Bari/Roma, “…durante un’azione di gioco colpiva con il gomito il volto di un avversario, il quale non riportava danni fisici”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell’atto di reclamo secondo cui il colpo inferto all’avversario sarebbe, invece, da imputare a movimenti scomposti del braccio destro durante un normale contrasto di gioco. D’altro canto, deve soggiungersi che la circostanza dell’esecuzione del comportamento in addebito durante una fase di gioco non può di certo essere invocata – con la pretesa automaticità – ai fini della invocata derubricazione dell’imputazione. Anche in siffatte evenienze resta, infatti, apprezzabile nel suo evidente disvalore giuridico ogni forma di condotta violenta, quale oggettivamente è una gomitata. Né hanno pregio le residue osservazioni difensive – non supportate, peraltro, da concludenti elementi di riscontro - sulla pretesa involontarietà del gesto, attesa la posizione del tutto innaturale del gomito rispetto a quella normalmente assunta in un ordinario movimento di corsa, sebbene contrastato dall’avversario. D’altro canto, le circostanze in cui si è consumata la condotta in addebito inducono ad escludere errori, da parte del direttore di gara, nella percezione della descritta azione violenta. Il comportamento tenuto dal calciatore – che gli stesso reclamanti riconoscono avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) – appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la irrogazione delle tre giornate di squalifica effettive disposta dal Giudice Sportivo Nazionale. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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