F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 6) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE PERROTTA SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 6) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE PERROTTA SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011) Con provvedimento del 3.5.2011, Com. Uff. n. 179, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Perrotta Simone, in relazione alla gara Bari/Roma del 1.5.2011, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 46° del secondo tempo, colpito un avversario con un pugno alla schiena”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S. Roma S.p.A. la quale sosteneva che il gesto realizzato dal calciatore Perrotta non poteva essere considerato violento in quanto inidoneo a nuocere all’avversario, nel caso di specie il calciatore del Bari Masiello, il quale aveva ripreso il giuoco senza neppure ricorrere alle cure dei sanitari. Si chiedeva, pertanto, sulla scorta di conforme giurisprudenza, la riduzione della sanzione da tre ad una giornata con commutazione della seconda in un’equa ammenda a carico del calciatore. All’odierna udienza la società appellante, ed il calciatore, hanno insistito per l’accoglimento delle sopraindicate richieste difensive. Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare solo parziale accoglimento. L’episodio, infatti è stato riferito dall’assistente arbitrale nei seguenti termini: “ al 46° 2 Tempo il calciatore della Roma Simone Perrotta n. 20 colpisce alla schiena con un pugno il calciatore del Bari Masiello Andrea, il quale non riportava conseguenze fisiche, a gioco in svolgimento”. Nel referto il gesto del Perrotta, visto e descritto analiticamente dal collaboratore dell’arbitro non è però definito violento, mentre è pacifico che il giocatore del Bari, pur colpito, non abbia riportato nessuna conseguenza sul piano fisico, al punto che non si era reso neppure necessario ricorrere all’intervento dei sanitari della squadra. Appare allora possibile, al fine di adeguare la qualificazione giuridica del fatto a quanto effettivamente avvenuto sul campo, inquadrare l’atto posto in essere dal giocatore della Roma nell’ambito del comportamento gravemente antisportivo piuttosto che violento, comunque censurabile, ma con la conseguenza che può ridursi la sanzione inflitta da 3 a 2 giornate di squalifica, misura più correttamente commisurata, anche sul piano dosimetrico, alla natura, all’entità ed al momento di svolgimento (gioco in svolgimento) dell’infrazione commessa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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