F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA AL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 7.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA AL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 7.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011) Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo ed in particolare dal referto del rappresentante della Procura Federale presente ai fatti, risulta che nel corso della gara del Campionato di Calcio di Serie B disputatasi il 7.5.2011 a Modena tra la squadra locale ed il Grosseto: A) il calciatore del Grosseto Ferdinando Sforzini (che aveva militato nel Modena nel campionato 2006/2007, dopo aver segnato un gol al Modena sotto la curva che ospitava proprio i sostenitori di quella squadra “rivolto alla curva soprastante, faceva, con la mano destra, il segno plateale del taglio della gola, con la mano a mo’ di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pungo destro in direzione degli stessi sostenitori, in modo minaccioso”; B) tale comportamento assunto dal calciatore Sforzini creava un clima di forte tensione sia in campo che sugli spalti, tanto che il direttore di gara si trovava costretto ad ammonire i capitani delle due squadre; C) la situazione precipitava nel corso dell’intervallo, quando alcuni sostenitori modenesi si avvicinavano al tunnel che conduce agli spogliatoi, di talché il direttore di gara invitava il calciatore Sforzini “a fare un gesto di distensione nei confronti dei suoi ex tifosi, una volta rientrati in campo”, ma detto calciatore “non accettava tale invito”; D) neppure il calciatore accettava di chiedere scusa alla presenza di un capo tifoso (tale Giovanni Esposito) che era stato ammesso ad entrare nel tunnel degli spogliatoi;i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; Dato atto che dinanzi a tali fatti ed alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Sforzini, l’U.S. Grosseto F.C. proponeva reclamo con procedura d’urgenza contestando: A) in via preliminare, la legittimazione da parte del collaboratore della Procura Federale in quanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. sono solo i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale nonché i relativi allegati che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non citando la norma tra tali atti aventi forza fidefacente anche le relazioni stese dai collaboratori della Procura federale presenti allo svolgimento delle gare; B) secondariamente, ma attraverso un ragionamento direttamente collegato con il primo assunto di cui sopra, la sanzione inflitta allo Sforzini non poteva essere irrogata dal Giudice Sportivo sulla scorta della sola relazione della Procura Federale in quanto il direttore di gara non aveva assunto alcuna decisione nei confronti del comportamento posto in essere dal calciatore nel momento dell’esultanza per il gol siglato; C) nel merito il comportamento contestato al calciatore non può considerarsi violativo delle norme dell’ordinamento sportivo né, tanto meno, minaccioso, in quanto si compendia in una modalità – sicuramente singolare ma perfettamente in linea con i canoni della lealtà sportiva – di esultanza che si pone allo stesso livello di altre forme di giubilo che altri calciatori, sia del passato sia ancora in attività, hanno fatto proprie trasformandole in veri e propri atteggiamenti personalizzati, idonei a contraddistinguere, in senso positivo, i vari beniamini delle tifoserie; Rilevato che, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale coglie nel segno la preliminare censura – e, conseguentemente, l’eccepito difetto di legittimazione - fatta propria dalla società reclamante nell’atto introduttivo, circa l’inadeguatezza della relazione del collaboratore della Procura Federale a rendere possibile l’avvio dell’iter sanzionatorio in sede disciplinare per eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara, nel caso in cui, in particolare, i fatti di rilievo disciplinare selezionati nella relazione sono stati perfettamente percepiti dalla terna arbitrale che, su tali episodi, ha significativamente taciuto nei singoli rapporti stesi a fine gara, senza che nessun provvedimento sia stato assunto nell’immediatezza nei confronti del calciatore ovvero sia stato proposto dalla terna arbitrale o in conseguenza della relazione del Quarto ufficiale; Ritenuto infatti che, la piana lettura del suindicato art. 35, comma 1.1, C.G.S. (che così testualmente recita: “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) non può che condurre alla identificazione di una limitata gamma di atti ai quali l’ordinamento sportivo attribuisce la legittimazione all’avvio dell’iter sanzionatorio disciplinare stante la loro forza fidefacente, tra i quali certamente non rientra la relazione del collaboratore della Procura federale (che semmai può rientrare tra gli atti di cui possono avvalersi gli organi della giustizia sportiva quali indizi o elementi di prova, ai sensi della seconda parte del su richiamato comma 1.1), sicché va accolto sotto il profilo attinente alla irritualità della procedura che ha portato alla irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini il reclamo proposto dall’U.S. Grosseto F.C.. Stimato che, cionondimeno e nel merito, questa Corte di Giustizia Federale, considerato che il contenuto dei documenti acquisiti nel corso della procedura testimonia dei gravi fatti di violenza che si sono manifestati nell’ambito ed in occasione della gara in questione, determinati anche dall’atteggiamento fatto proprio dal calciatore Sforzini sia in campo (al momento dell’esultanza per il gol realizzato utilizzando un gesto intrinsecamente provocatorio) sia durante la sosta tra il primo ed il secondo tempo (quando ha ritenuto di assumere un atteggiamento non collaborativo verso i suggerimenti che gli provenivano dal direttore di gara, dai dirigenti delle squadre e dal collaboratore della Procura Federale, per sedare gli animi della tifoseria locale) ritiene che sussistano gli estremi per trasmettere gli atti alla Procura federale per il seguito di competenza. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali procedimenti di competenza.
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