F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011 3) RICORSO A.S.D. OROBICA CF URGNANO PLAYTV AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA PER 7 GARE ALLA CALCIATRICE PREVITALI RAJKA; • AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA OROBICA CF URGNANO PLAYTV/VITTORIO VENETO DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 dell’11.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011
3) RICORSO A.S.D. OROBICA CF URGNANO PLAYTV AVVERSO LE SANZIONI:
• SQUALIFICA PER 7 GARE ALLA CALCIATRICE PREVITALI RAJKA;
• AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA OROBICA CF URGNANO PLAYTV/VITTORIO VENETO DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 dell’11.5.2011)
L'A.S.D. Orobica F.C. Urgnano Play Tv ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 77 dell'11.5.2011) che ha inflitto l'ammenda di € 500,00 ad essa società, quale responsabile oggettiva di comportamenti, ingiuriosi, minacciosi e discriminatori posti in essere dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro dell'incontro Orobica/Vittorio Veneto disputato l'8.5.2011 per il Campionato di Serie B, ed ha squalificato la calciatrice Previtali Rayka, colpevole di aver offeso, anche con espressioni discriminatorie, lo stesso direttore di gara, per 7 giornate. Assume che nè la propria tifoseria, nè la propria tesserata abbiano realizzato le condotte perseguite e chiede l'annullamento o una riduzione delle sanzioni irrogate. L'appello può essere parzialmente accolto. Ed invero la valutazione del primo giudice che ha qualificato come discriminatorie le offese - ''vaffanculo arbitro sei proprio un suino bresciano'' - profferite dalla Previtali,non appare corretta in quanto il precetto portato dalla norma - art.11, 1° e 2° comma C.G.S. - ritenuto violato nella fattispecie, contempla categorie diverse e di contenuto più ampio incentrate sulla specificazione della diversità e sul disprezzo che si nutre per la stessa. Nel caso che ne occupa la frase pronunciata dall'atleta ha all'evidenza contenuto sostanzialmente ed intenzionalmente offensivo di guisa che il riferimento alla città di provenienza dell'arbitro ha soltanto significazione accessoria priva di volont à discriminatoria. Ne consegue che la condotta in parola va punita ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., riducendo la squalifica a 3 giornate, di poco superiori al minimo edittale in considerazione della pluralità e della volgarità delle parole ingiuriose. Equa e proporzionata all'accaduto si palesa invece la sanzione pecuniaria ove si rifletta che, come chiaramente descritto nel referto, i sostenitori locali rivolsero all'arbitro non solo ripetute espressioni in giuriose ma anche numerose e gravi minacce. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Orobica CF Urgnano Playtv di Urgnano (Bergamo), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Previtali Rajka a 3 giornate effettive di gara. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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