F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011 2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SCIARRETTI VERONICA SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/RES ROMA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011 2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SCIARRETTI VERONICA SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/RES ROMA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011) La A.D.S. Women Civitavecchia, in persona del presidente pro tempore, militante nella Serie B Girone C, Divisione Calcio Femminile, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011, di squalificare la calciatrice Veronica Sciarretti, per 3 gare, attinente alla espulsione della stessa comminata in occasione della partita Women Civitavecchia/Res Roma del 1.5.2011. La società ricorrente ha dedotto la sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione irrogata, in considerazione del fatto che la norma prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate quando la condotta ingiuriosa non sia stata accompagnata da condotta violenta di gioco, come nel caso di specie. Il reclamo non è fondato. La sezione rileva come dal referto arbitrale risulti non solo che la calciatrice suddetta ha rivolto varie espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro, ma che ha anche ritardato l'uscita, “sedendosi presso alcuni scalini vicino l'uscita, facendo attardare la ripresa del gioco”. Pertanto la circostanza, negata dalla società ricorrente, risulta puntualmente dal documento arbitrale, che, in assenza di prove contrarie, costituisce piena prova circa la veridicità di quanto in esso affermato. Tale circostanza, unitamente a quella, peraltro non negata dalla società ricorrente, secondo cui l’atleta ha rivolto espressioni gravemente oltraggiose nei confronti del direttore di gara, costituiscono un comportamento gravemente antisportivo, che è stato proporzionalmente sanzionato con la squalifica di tre giornate. Tanto più che la squalifica di due giornate, ritenuta più giusta dalla società ricorrente, costituisce solamente il minimo edittale previsto dalla norma contenuta nell'art. 19 C.G.S.. A ciò va aggiunto che la calciatrice Sciarretta rivestiva anche il ruolo di capitano della squadra, e che, in quanto tale, era tenuta ad un comportamento esemplare per gli altri compagni di squadra. In conclusione il reclamo va rigettato, con il conseguente incameramento della tassa prevista per la proposizione del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Women Civitavecchia F.C. di Civitavecchia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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