F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 5) RICORSO DELL’ORLANDIA ’97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE SORO FRANCESCA SEGUITO GARA TORINO/ORLANDIA 97 CAPO D’ORLANDO DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011
5) RICORSO DELL’ORLANDIA ’97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE SORO FRANCESCA SEGUITO GARA TORINO/ORLANDIA 97 CAPO D’ORLANDO DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011)
Con Com. Uff. n. 76 del 5 maggio 2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, in relazione alla gara Torino/Orlandia 97 Capo D’Orlando disputata il 30 aprile 2011 per il Campionato Nazionale Serie A Calcio Femminile, comminava a Soro Francesca la squalifica per 3 gare per avere questa “colpito con un calcio un calciatore avversario”. Nel ricorso del 10 maggio 2011, la A.S. Orlandia chiede una riduzione della sanzione, atteso che “il calcio (tra l’altro non di natura violenta) è stato tirato nel tentativo di velocizzare la ripresa del giuoco, in quanto la calciatrice avversaria, al fine di ostacolarne l’immediata esecuzione, frapponeva il proprio piede tra la calciatrice Soro ed il pallone”. Il ricorso va rigettato. Nel referto l’arbitro descrive con ogni chiarezza l’accaduto e cioè che la Soro è stata espulsa dal campo “per aver tirato un calcio a un avversario con pallone a distanza di gioco”. Nessuna circostanza od elemento vengono aggiunti in senso eventualmente dubitativo o attenuante della suddetta constatazione. Né, d’altro canto, le affermazioni della società ricorrente vengono suffragate da alcuna prova o riscontro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’Orlandia ‘97 di Capo d’Orlando (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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