F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 4) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA; • OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE FINO AL 30.6.2012; • AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/LICOGEST VIBO DEL 23.4.2011 VALEVOLE PER I PLAY OUT DEL CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE A2, STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 591 del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011
4) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:
• PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA;
• OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE FINO AL 30.6.2012;
• AMMENDA DI € 5.000,00,
INFLITTE SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/LICOGEST VIBO DEL 23.4.2011 VALEVOLE PER I PLAY OUT DEL CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE A2, STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 591 del 26.4.2011)
Con Com. Uff. n. 591 del 26 aprile 2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, in relazione alla gara A.S.D. Leonida Gragnano Futsal/A.S.D. Licogest Vibo Calcio a 5 disputata il 23 aprile 2011 e valevole per i play out del Campionato di Calcio a 5 Serie A 2, comminava alla società Leonida Gragnano Futsal - per una nutrita serie di atti violenti posti in essere durante e dopo la gara - le sanzioni consistenti nella penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, nell’obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse fino al 30 giugno 2012 e nell’ammenda di € 5.000,00. Nel ricorso del 6 maggio 2011, la Leonida Gragnano Futsal lamenta “l’eccessività e la spropositatezza” del provvedimento disciplinare adottato, atteso che la sussistenza nelle relazioni degli atti ufficiali di palesi discrasie e contraddizioni nella descrizione dei fatti indurrebbero ad una valutazione meno severa e penalizzante della responsabilità della società ospitante. Inoltre ricorrerebbero nella fattispecie concrete circostanze attenuanti, quali a) l’opera di prevenzione e di cooperazione con le Forze dell’ordine svolta dalla società ricorrente sia durante la gara che nei giorni antecedenti la stessa, attraverso la richiesta e la predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico; b) la regolarità dello svolgimento della gara, a prescindere dalle condotte ascritte ai tifosi locali, che ha subito solo brevissime interruzioni di gioco; c) la totale ed assoluta illibatezza della società medesima per inesistenza di qualsiasi sanzione nell’arco dell’intera stagione sportiva. Infine la ricorrente rammenta l’esistenza di precedenti giurisprudenziali che, per casi analoghi o persino più gravi di quello all’esame, sarebbero confluiti in provvedimenti disciplinari più “miti e contenuti” , posto che abitualmente la massima pena irrogata sarebbe stata sempre e soltanto l’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse con o senza campo neutro e mai la penalizzazione di punti in classifica. In definitiva, la A.S.D. Leonida Gragnano Futsal chiede: 1) la revoca della penalizzazione di 9 punti in classifica o una sua sensibile riduzione; 2) parimenti, la riduzione della durata dell’obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse, con revoca dell’aggravante del campo neutro; 3) la revoca dell’ammenda di € 5.000,00. All’odierna udienza è intervenuto per la società ricorrente, l’avv. Calò, il quale ha brevemente reiterato le argomentazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. Il ricorso va respinto. Anzitutto, e da un lato, il Collegio non ravvisa la lamentata rilevante entità di differenze e contraddizioni che, a dire della ricorrente, esisterebbero nelle relazioni degli ufficiali di gara, atteso che al di là di singoli episodi (o dell’intensità degli stessi) effettivamente contenuti solo in taluna di esse, le relazioni medesime concordano sull’esistenza di un quadro complesso ed omogeneo di pesanti e diffusi comportamenti di violenza, di minacce e di ingiurie ripetutamente posti in essere dalla tifoseria locale (quali lo spostamento di transenne verso il campo con disturbo sia all’arbitro che ai giocatori; risse; reiterati lanci di sputi e di insulti ai giocatori, più volte anche intimoriti, aggrediti e colpiti manescamente, esplosione di petardi, che hanno tra l’altro provocato uno squarcio nella tensostruttura alla quale era appoggiata la panchina della squadra ospitante, ecc.). Siffatte risultanze non sembrano al Collegio possano essere appieno smentite, come sostiene la
difesa, dalla relazione degli Ass.ti Capo della Polizia locale Vaiano Domenico e Romano Francesco i quali (tra l’altro intervenuti sul posto solo a partita inoltrata,verso le 17,30), si sono espressi puntualizzando solo il regolare svolgimento della gara. In secondo luogo, quanto al comportamento dei dirigenti, il Collegio constata che dal referto arbitrale risulta che il dirigente accompagnatore della società ospitante sig. Vollaro Ciro ha rivolto minacce ed anche sputi ai dirigenti della Licogest Vibo. Inoltre, non può negarsi che lo svolgimento della gara, definito “regolare”, in realtà è stato più volte turbato quanto meno dalle interruzioni dovute all’invasione di campo dei tifosi locali, dai gesti intimidatori e dall’assai pericoloso lancio di petardi. Quanto, infine, all’evidenziato intendimento della Leonida Gragnano Futsal di prevenzione di turbamenti alla gara - tradotto in concreta opera di richiesta, prima della gara stessa, di adeguato servizio di ordine pubblico – il Collegio rammenta che trattasi di comportamento obbligatorio e quindi abitualmente tenuto dalla società ospitante. Insomma il quadro di condotta sopra descritto depone chiaramente per la reiterata ed intollerabile violazione di principi fondamentali, quali la regolarità dello svolgimento della gara e l’incolumità fisica di quanti ad essa partecipano, ai quali l’ordinamento si ispira e che lo stesso intende con forza proteggere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Leonida Gragnano Futsal di Gragnano (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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