F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: • PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6-0; • AMMENDA DI € 3.000,00; • OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ REAL NAPOLI FUTSAL PER LE SPESE SOSTENUTE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELL’INCONTRO, INFLITTE SEGUITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/TORRE MAGLIANO DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5– Com. Uff. n. 578 del 20.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: • PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6-0; • AMMENDA DI € 3.000,00; • OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ REAL NAPOLI FUTSAL PER LE SPESE SOSTENUTE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELL’INCONTRO, INFLITTE SEGUITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/TORRE MAGLIANO DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5– Com. Uff. n. 578 del 20.4.2011) Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, l’A.S.D. Torre Magliano Calcio A5 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 relativa alla gara Real Napoli Futsal/Torre Magliano del 16.4.2011, con la quale il detto Giudice infliggeva all’odierna ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6, l’ammenda di € 3.000,00, l’esclusione dal prosieguo della manifestazione e l’obbligo di corrispondere alla società controparte l’importo di € 1.500,00 a titolo di indennizzo, il tutto in conseguenza della mancata presentazione della medesima ricorrente sul terreno di gioco per la disputa della gara sopra richiamata. Con la proposta impugnazione l’A.S.D. Torre Magliano giustifica la propria mancata presentazione in campo con l’inconveniente al mezzo di trasporto fornito da un tifoso che non avrebbe consentito tempestiva presenza in quanto “solo dopo diverse ore, grazie anche ad un lungo ed impegnativo intervento di meccanici” sarebbe stato possibile usufruire del mezzo stesso con ragionevole sicurezza. Il ricorso così motivato non merita accoglimento: infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, ma anche degli Organi Giurisdizionali operanti presso altre Federazioni Sportive Nazionali, l’utilizzo del mezzo privato per effettuare trasferte e trasferimenti pone a carico della società utilizzatrice ogni connesso rischio, con la conseguenza che non costituisce apprezzabile giustificazione l’eventuale inconveniente che colpisca il mezzo stesso. Nel caso di specie, come risulta dalla stessa lettura del ricorso, la vettura utilizzata nemmeno apparteneva alla società o a suoi dirigenti con conseguente legittima presunzione di funzionalità, ma veniva addirittura fornita da un tifoso, non consentendo in tal modo alcun sicuro affidamento in difetto di diretta conoscenza dello stato dell’auto. Il reclamo va dunque disatteso con le conseguenze di regolamento in ordine alla relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Magliano Calcio a 5 di Santa Croce di Magliano (Campobasso) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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