F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. KIWI SPORTS CANOTTIERI C5 AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; • INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. BORTOLINI ALESSIO; • INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. TALO GIULIANO; • SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE DORNELLES RAFAEL; • SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE CHALO JULIO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA KIWI SPORTS CANNOTTIERI C5/VERONA CALCIO A 5 – PLAY OFF SERIE A2 – DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 586 del 27.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. KIWI SPORTS CANOTTIERI C5 AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; • INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. BORTOLINI ALESSIO; • INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. TALO GIULIANO; • SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE DORNELLES RAFAEL; • SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE CHALO JULIO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA KIWI SPORTS CANNOTTIERI C5/VERONA CALCIO A 5 - PLAY OFF SERIE A2 - DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 586 del 27.4.2011) In occasione dell'incontro Kiwi Sport/Verona Calcio a 5 disputato il 23.4.2011 per i Play-Off della Serie A2 del Calcio a 5, a seguito di comportamenti antiregolamentari posti in essere da sostenitori, dirigenti e calciatori del sodalizio ospitante, il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 586 del 27.4.2011): a) inibiva i dirigenti Bortolini Alessio e Talo Giuliano rei di avere ripetutamente rivolto all'arbitro espressioni irriguardose, nonchè, il primo, di mancata assistenza in favore del predetto oggetto, a fine gara, di un tentativo di aggressione da parte dei tifosi locali, fino al 30.6.2011; b) squalificava il calciatore Dornelles Rafael che, sempre nel dopo partita, servendosi di una bottiglia di acqua priva di tappo ed indirizzando intenzionalmente il contenuto verso la terna arbitrale, aveva attinto il cronometrista bagnandogli parzialmente il viso ed il corpo, per 4 giornate, ed il calciatore Chalo Julio Cesar che aveva inferto una leggera spinta al braccio del cronometrista senza arrecargli né danno nè dolore, per 3 giornate; c) applicava all'odierna reclamante, oggettivamente responsabile delle violazioni ascritte ai propri tesserati e delle condotte realizzate dai propri sostenitori, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00. Contro siffatto deliberato ha avanzato reclamo a questa Corte la società che, criticando la ricostruzione degli accadimenti riportata nei documenti ufficiali, a suo dire viziati da più contraddizioni, e proponendo una propria versione di ridimenzionato spessore disciplinare, ha chiesto una riduzione delle sanzioni comminate dal primo Giudice. Il ricorso, ad avviso di questo collegio, può essere accolto in parte, limitatamente alle posizioni del calciatore Chalo e del sodalizio. Va premesso che ogni corretta valutazione dell'occorso deve, per dettato regolamentare, fondarsi sulle fonti di prova costituite dai documenti ufficiali, privilegiando nelle ipotesi di apparente difformità, il rapporto dei direttori di gara e che, quindi, ogni altra prospettazione di parte, quasi sempre interessata, strumentale e pertanto poco attendibile, ancorchè, come nella specie, abilmente articolata, non ha alcuna incidenza nell'iter di formazione del giudizio. Ciò posto è incontestabile che le infrazioni commesse dal Bortolini e dal Talo, già espulsi per proteste nel corso dell'incontro, ed aggravate, per il Talo, dalla sua specifica qualità di dirigente addetto alla terna arbitrale che gli imponeva, ex art. 65 N.O.I.F.,di adoperarsi onde consentire alla stessa di svolgere le proprie funzioni in condizioni di assoluta sicurezza, per il Bortolini, dal suo successivo omesso intervento a tutela della medesima contro un tentativo di aggressione in atto, siano di corposa gravità e siano state correttamente perseguite in prima istanza. Ugualmente non censurabile appare il metro di valutazione seguito per punire il Dornelles Rafael; il lanciare volutamente dell'acqua contro gli ufficiali di gara non può costituire soltanto un comportamento irriguardoso connotato dal semplice dileggio, ma travalica il concetto comportando anche un, sia pur minimo, accenno all'intento di colpire il destinatario e, quindi, di usargli violenza. Giustamente, pertanto, il Giudice Sportivo partendo dal minimo edittale di 2 giornate previsto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ha aggravato il quoziente di afflittività proporzionandolo al gesto consumato. Discorso diverso deve farsi con riferimento alla responsabilità del calciatore Chalo ritenendosi che l'irregolarità da lui commessa, consistita in una lieve pressione sul braccio del cronometrista, possa agevolmente qualificarsi come un'espressione di mancanza di riguardo e meriti di essere sanzionata col minimo edittale di 2 giornate, così riducendo l'iniziale punizione. Quanto infine al tasso di compromissione della società va rilevato come, in primo grado, non sia stata presa in considerazione la circostanza, evidenziata dall'arbitro nel suo referto, di un fattivo intervento attuato da persone qualificatesi come dirigenti della Kiwi Sport che lo sottraevano all'attacco di tifosi locali consentendogli di raggiungere indenne gli spogliatoi. Tale circostanza,confermata telefonicamente dal direttore di gara su richiesta di questa Corte, vale ad attenuare il coinvolgimento della reclamante ed ovviamente dispiega la sua influenza sulla quantificazione della sanzione che, per l'effetto, va adeguatamente decurtata riducendola all'importo di € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Kiwi Sports Canottieri C5 di Belluno riduce la sanzione inflitta al calciatore Chalo Julio Cesar a 2 giornate effettive di gara e a € 1.000,00 l’ammenda inflitta alla reclamante. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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