F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE PORTO SANT’ELPIDIO/JESINA DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 169 del 1.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 06 Ottobre 2011
1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE PORTO SANT’ELPIDIO/JESINA DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 169 del 1.4.2011)
Con atto del 7.4.2011, la società A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 169 del 1.4.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che con Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011, irrogava la sanzione della perdita della gara Porto Sant’Elpidio/Jesina Calcio Femminile del 6.3.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, riqualificando il gravame in epigrafe alla stregua di un ricorso per revocazione (in tale senso, potrebbe deporre l’espressione “revisionare/revocare”,
utilizzata nelle conclusioni, rassegnate da parte ricorrente), atteso che, nel caso che ci occupa, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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