LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 11) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola GAI/MONTEVARCHI C.A.1902
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.66
11) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola GAI/MONTEVARCHI C.A.1902
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2011 il sig.Nicola GAI , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902, un doppio
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 ciascuno, relativamente alla Stagioni
Sportive 2009/10 e 2010/11.
Si rileva anticipatamente che il reclamo si riferisce a 2 stagioni sportive in violazione al Regolamento in
vigore. Si esamina quindi solo la richiesta di €.3.750,00 a saldo della Stagione Sportiva 2009/10.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902 al pagamento in favore del sig.Nicola GAI, della somma di €.3.750,00.
Respinge l’ulteriore richiesta di €.2.250,00 relativa alla Stagione Sportiva 2010/11. Dispone la restituzione
della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Share the post "LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 11) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola GAI/MONTEVARCHI C.A.1902"