F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 23) RICORSO DEL PIACENZA FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI CARLO, AI SENSI DELL’ ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 23) RICORSO DEL PIACENZA FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI CARLO, AI SENSI DELL’ ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 1. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, ha inflitto alla Società Piacenza F.C. S.p.A. una penalizzazione di 4 punti da scontare nel campionato 2011/2012 ed un’ammenda di € 50.000,00. La sanzione della penalizzazione è stata determinata in 3 punti per responsabilità oggettiva nell’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 ed in 1 punto per l’illecito sportivo commesso dal tesserato per la gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011 non disputata dalla Società per complessivi 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 in applicazione del principio di afflittività; la sanzione dell’ammenda è stata determinata in € 50.000,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla partecipazione del proprio tesserato Gervasoni all’associazione di cui all’art. 9 C.G.S.. Il Piacenza Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Borgoni, ha impugnato la decisione, articolando i seguenti motivi: - insussistenza della responsabilità oggettiva del Piacenza F.C. per contrarietà dell’art. 4 C.G.S. con l’ordine pubblico e l’ordinamento giuridico generale e rispetto ai principi in tema di responsabilità oggettiva; - insussistenza della responsabilità oggettiva del Piacenza F.C. per mancanza del fatto e per mancanza della prova. La norma di cui all’art. 4 C.G.S. sarebbe in contrasto con i fondamenti del sistema giuridico e dell’ordine pubblico, vale a dire con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, e non potrebbe essere interpretata nel senso di consentire di sanzionare una società sportiva a prescindere da qualsivoglia criterio di imputazione soggettivo ed oggettivo dell’evento. L’automatismo sanzionatorio applicato si porrebbe in contrasto anche con la nozione civilistica di responsabilità oggettiva, come desunta dall’art. 2049 c.c., atteso che la giurisprudenza richiederebbe il rapporto di preposizione ed il nesso di occasionalità necessaria, oltre che l’astratto potere di controllo da parte del preponente. Nel caso di specie, il presunto illecito posto in essere dal calciatore non si porrebbe, nemmeno astrattamente, nell’ottica di un vantaggio per la Società ed imputare oggettivamente alla stessa un fatto illecito incontrollabile e di cui essa è vittima significherebbe trascendere i limiti del criterio di imputazione oggettiva della responsabilità. Ad ogni buon conto, non essendo provato il coinvolgimento nell’illecito di Gervasoni, nessuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta in capo al Piacenza F.C. L’appellante, quindi, ha chiesto che sia dichiarato il totale proscioglimento dai capi di incolpazione di cui all’atto di deferimento. In subordine. Omessa gradazione della responsabilità ed eccessività della pena irrogata. Disparità di applicazione della sanzione tra Piacenza F.C, S.p.A. e Ascoli Calcio 1898 S.p.A. Il Piacenza avrebbe tenuto un comportamento scevro da ogni responsabilità fattuale in relazione al comportamento del tesserato Gervasoni, per cui la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e non proporzionata a quella irrogata all’Ascoli Calcio. L’appellante, quindi, ha chiesto in subordine che la penalizzazione di 4 punti sia ridotta ad 1-2 punti di penalità da scontarsi nel campionato 2010/2011 e che l’ammenda sia ridotta al minimoedittale. Sempre in subordine. Erronea applicazione del principio di afflittività e illogicità del provvedimento di primo grado. La sanzione irrogata al Piacenza F.C. doveva essere scontata nel campionato 2010/2011. Il Piacenza sarebbe stato punito due volte: una per non aver goduto del ripescaggio in Serie B a seguito della retrocessione dell’Ascoli in Lega Pro; la seconda per essere stata punita anche nel campionato 2011/2012. L’appellante, pertanto, ha chiesto, in subordine, che l’esecuzione della pena dell’Ascoli Calcio sia scontata nel campionato 2010/2011, e, in caso contrario, ha chiesto che la penalizzazione ad essa irrogata sia scontata nel campionato 2010/2011. In ogni caso, illegittimità del provvedimento Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011 per carenza o insufficienza della motivazione. La decisione impugnata sarebbe carente di motivazione e non avrebbe dato conto delle ragioni per cui avrebbe ridotto di 1 punto la penalizzazione irrogata all’Atalanta e di € 40.000,00 l’ammenda irrogata all’Ascoli, mentre non avrebbe applicato tali riduzioni al Piacenza. L’Ascoli Calcio 1898 S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Enzo Proietti, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta dal Piacenza F.C. 2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. 2.1 La Corte fa presente su un piano generale che è possibile distinguere tra responsabilità diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., secondo cui le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali, responsabilità presunta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., secondo cui le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee e responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., secondo cui le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. Nel caso di specie, la responsabilità di cui il Piacenza è stato chiamato a rispondere è all’evidenza di tipo eminentemente oggettivo, atteso che i due illeciti sportivi ascritti al proprio tesserato Gervasoni hanno visto in un caso (gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011) il Piacenza soccombere, nell’altro caso (Novara/Ascoli del 2 aprile 2011) addirittura impegnate due squadre diverse. In via preliminare, è opportuno ribadire alcune brevi considerazioni (riferibili, peraltro, non esclusivamente all’odierno gravame ma più in generale al complesso del procedimento di cui al deferimento della Procura Federale del 25 luglio 2011), con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati. Orbene, come già puntualmente osservato dalla giurisprudenza sportiva della C.A.F. (Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), va ricordato che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Come fedelmente riportato dalla decisione della C.D.N. in questa sede gravata, la detta giurisprudenza ha ricordato che se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.F. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002). Orbene, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate in via generale contribuiscono a ritenere congrua la sanzione inflitta alla società, considerata, non da ultimo, l’intrinseca gravità del comportamento partecipe del tesserato e seppur la società medesima non ne abbia tratto diretto beneficio. 2.2 La sanzione al Piacenza F.C. è stata irrogata per responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti sportivi commessi dal proprio tesserato Carlo Gervasoni, la cui responsabilità per violazione dell’art. 9 del codice di giustizia sportiva è stata definitivamente accertata con decisione di questa Corte di Giustizia di pari data. La Corte, ribadito che la Società è oggettivamente responsabile per il comportamento del proprio tesserato, ritiene equa la sanzione della penalizzazione di 4 punti e dell’ammenda di € 50.000,00 irrogata dall’organo giudicante di primo grado. In particolare, l’irrogazione di tre punti di penalizzazione con riferimento alla partita Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 (e la connessa sanzione pecuniaria) si giustifica anche con riferimento all’elevato valore sintomatico assunto da detta gara, atteso che la stessa ha visto coinvolti una molteplicità di soggetti rilevanti per l’ordinamento federale e può ritenersi paradigmatica del fenomeno associativo di cui all’art. 9 C.G.S.. L’ammontare dell’ammenda, inoltre, deve ritenersi congruo in quanto gli illeciti sono stati posti in essere durante la partecipazione del Piacenza F.C. al campionato di Serie B, a nulla rilevando che, al termine del campionato stesso, la Società sia stata retrocessa in Lega Pro. Di qui, in ragione della ritenuta equità delle sanzioni irrogate, l’irrilevanza ai fini in discorso della prospettata censura di disparità di trattamento. 2.3 La Corte, disattendendo le censure proposte dall’appellante, ritiene che correttamente la decisione di primo grado abbia irrogato, in applicazione del principio di afflittività, la penalizzazione di 4 punti da scontare nel campionato 2011-2012, così come, per altro verso, ha correttamente ritenuto che la sanzione della penalizzazione di 6 punti irrogata all’Ascoli Calcio 1898 debba essere scontata nel campionato 2011/2012. L’art. 18, comma 1, C.G.S. prevede che le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più di determinate sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi e, tra le altre, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g), con la specificazione che la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. Con riferimento alla fattispecie in esame, in primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui la sanzione della penalizzazione di 6 punti applicata all’Ascoli Calcio debba essere scontata nel campionato 2010/2011 con conseguente retrocessione di detto club in luogo del Piacenza F.C.. Infatti, ove entrambe le sanzioni fossero scontate nel campionato di riferimento degli illeciti, essendo stato di quattro punti il divario tra le due squadre al termine del campionato ed essendo di due punti la differenza tra le penalizzazioni inflitte, il Piacenza F.C. non potrebbe comunque conseguire il vantaggio della permanenza in Serie B. Inoltre, l’eventuale applicazione della penalizzazione all’Ascoli Calcio per il campionato 2010/2011, con conseguente retrocessione della stessa Società, e l’applicazione della penalizzazione al Piacenza F.C. per il campionato 2011/2012, si tradurrebbe in un paradossale e del tutto irragionevole beneficio per l’appellante che, all’esito del torneo, è stato retrocesso in Lega Pro e che, nonostante l’accertata responsabilità oggettiva, all’esito dei giudizi si vedrebbe “ripescato” in Serie B, sia pure con la penalizzazione di 4 punti. Esclusa, quindi, ogni ipotesi che possa determinare un “ripescaggio” in Serie B del Piacenza F.C., la penalizzazione deve essere necessariamente scontata nel campionato 2011/2012 in quanto, ove fosse scontata nel campionato 2010/2011, essendo al termine dello stesso il Piacenza F.C. retrocesso in Lega Pro, la sanzione si rivelerebbe inefficace con conseguente violazione del richiamato art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S.. Ne consegue che, in applicazione del principio di afflittività, l’organo giudicante di primo grado ha correttamente disposto che la penalizzazione di 4 punti sia scontata nel campionato 2011/2012. 3. Alla reiezione dell’appello segue la conferma della decisione impugnata e l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza Football Club S.p.A. di Piacenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it