• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011
11) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO ZACCANTI FEDERICO IN ORDINE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011
11) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO ZACCANTI FEDERICO IN ORDINE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Con ricorso ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, a carico del calciatore Zaccanti Federico e della ricorrente, ha irrogato alla stessa a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento di prima istanza, assumendo l’illegittima abbreviazione dei termini disposta dal Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale come dal Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011 e 181/A del 14.6.2011, prevista rispettivamente per i procedimenti concernenti illeciti e violazione degli artt. 7 e 8 C.G.S, e art. 6 C.G.S., con conseguente violazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24, comma 2, della Costituzione Italiana, che, a suo giudizio, determinerebbe la nullità del procedimento e, di conseguenza, l’inesistenza e/o nullità della sanzione. Analoga eccezione è stata sollevata in relazione al procedimento di seconda istanza. Si è, altresì, doluta della nullità della decisione gravata per difetto di motivazione atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale si era limitata a verificare esclusivamente l’esistenza del rapporto di tesseramento del calciatore Zaccanti omettendo qualsiasi ulteriore valutazione sul comportamento della Società. Ha inoltre, eccepito l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva in considerazione del fatto che la Società era stata disciplinarmente condannata a rispondere della condotta di un suo tesserato al di fuori della prestazione sportiva, del tutto estranea al contratto ed avulsa dalla vicenda della società stessa. In subordine ha invocato la revoca o riduzione della sanzione pecuniaria irrogata. Alla seduta del 18 agosto 2011, fissata davanti alla C.G.F. Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del gravame ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, preliminarmente, questa Corte che il tesserato Zaccanti Federico è stato deferito dal Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S. avendo egli effettuato una scommessa su gara di esito sicuro - Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 - fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverla. Rileva, ove d’uopo, che al Zaccanti, prima dell’inizio dibattimento di primo grado è stata, ex art. 23, commi 1 e 2, C.G.S., irrogata, su sua istanza, la sanzione della squalifica di anni 1, così definendo il procedimento a suo carico. Ciò premesso, osserva questa Corte, il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all’entità della sanzione pecuniaria irrogata. Di nessun pregio, e quindi da rigettare, sono le eccezioni sollevate dalla ricorrente. Quanto alla presunta illegittimità del procedimento di abbreviazione dei termini si osserva in contrario che, come la stessa ricorrente ha correttamente sottolineato, il Com. Uff. 181/A del 14.6.2011 del Presidente Federale ha disposto, come da facoltà concessagli dall’art. 33, comma 11, C.G.S. l’abbreviazione dei termini nei particolari casi in cui, come nel caso di specie, esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti. Quanto alla eccezione relativa alla inapplicabilità della responsabilità oggettiva proposta dall’art. 4, comma 2, C.G.S, derivante dalla condotta illecita posta in essere dallo Zaccanti e dal medesimo riconosciuta, osserva questa Corte che per costante giurisprudenza, la stessa opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione che l’infrazione stessa sia stata commessa, come nel caso di specie, durante, e trovi causa o possibilità di esplicazione, la prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal dolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione). Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Zaccanti Federico, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche. Parzialmente accoglibile è la richiesta subordinata prospettata in ordine alla entità della sanzione pecuniaria irrogata che può essere ridotta nella misura come da dispositivo atteso che la ricorrente militava, al tempo della violazione ascritta al suo tesserato, nella Seconda Divisione della Lega Pro. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Genova, ridetermina l’ammenda inflitta in € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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