F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 13) RICORSO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO QUADRINI DANIELE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 13) RICORSO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO QUADRINI DANIELE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con ricorso ritualmente proposto l’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, a carico del calciatore Quadrini Daniele e della ricorrente, ha irrogato alla stessa a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la estraneità del Quadrini in ordine alla violazione contestatagli, l’erronea valutazione delle prove circa la conoscenza da parte del medesimo del tentativo di illecito perpetrato in occasione della gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e l’insussistenza del profilo di sua “culpa in vigilando” in quanto, ove d’uopo, rimasta del tutto estranea dall’azione e dai fini del responsabile soggettivo che operi nella esclusiva sfera personale, non, quindi, in rapporto organico con la società di appartenenza. Ha quindi, concluso, in via principale, richiedendo la revoca e/o l’annullamento della sanzione irrogatale ed in subordine la riduzione della stessa nella misura di giustizia. Alla seduta del 18.8.2011 fissata dalla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che il tesserato Quadrini Daniele è stato, dal Procuratore Federale, deferito per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S ovvero per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011. La C.D.N., acquisita la prova dell’illecita condotta del Quadrini, lo ha sanzionato irrogandogli la squalifica per la durata di anni 1.Quanto alla sussistenza del profilo di responsabilità oggettiva ascritta alla ricorrente, ex art. 4, comma 2, C.G.S osserva questa Corte che per la costante giurisprudenza , la stessa opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione, come nel caso di specie, che l’infrazione stessa sia commessa durante, e trovi causa o possibilità di esplicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal dolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione). Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Quadrini Daniele, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche. Congrua e adeguata alla condotta omissiva ascritta al Quadrini appare pertanto, l’entità della sanzione pecuniaria irrogata nella misura di € 20.000,00 e non accoglibile, quindi, è la richiesta subordinata di riduzione della stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it