F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 4) RICORSO DELLA POLISPORTIVA GAETA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI FLORIO STEFANO SEGUITO GARA POLISPORTIVA GAETA CALCIO/VIRIBUS UNITIS DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 4) RICORSO DELLA POLISPORTIVA GAETA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI FLORIO STEFANO SEGUITO GARA POLISPORTIVA GAETA CALCIO/VIRIBUS UNITIS DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011) Con ricorso del 19.9.2011, la Polisportiva Gaeta ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con il quale il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011 con il quale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Di Florio Stefano “ per avere, in gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un pugno al volto”. La società reclamante, attraverso i motivi di doglianza, pur non contestando la natura violenta del comportamento del Di Florio, rappresentava che lo stesso ha solo reagito con una gomitata, e non con un pugno, ai continui atteggiamenti aggressivi e provocatori dei difensori avversari. Pertanto la Polisportiva Gaeta, nel giudicare eccessiva la sanzione , ne chiedeva la riduzione ad una sola gara. Tanto premesso la Corte osserva che le deduzioni difensive della Polisportiva Gaeta sono prive di qualsiasi pregio. Infatti l’episodio contestato al Di Florio, consistito nell’aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto, risulta provato dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S., fonte di prova privilegiata. Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ed è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto della Polisportiva Gaeta S.S.D. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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