F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MURATORE EMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/CYNTHIA 1920 DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011
1) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MURATORE EMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/CYNTHIA 1920 DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)
Con atto, datato 14.9.2011, la società A.S.D. Cynthia 1920 proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 14.9.11 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Muratore Emiliano, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Civitavecchia/Cynthia dell’11.9.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (pugno al petto) tenuto dal calciatore, Muratore Emiliano, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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