F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 2) RICORSO DELL’A.C. PORTOTORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOTORRES/BACOLI SIBILLAFLEGREA DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 30 del 21.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011
2) RICORSO DELL’A.C. PORTOTORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOTORRES/BACOLI SIBILLAFLEGREA DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 30 del 21.9.2011)
Con atto, datato 23.09.2011, la società A C. Portotorres proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 21.9.11 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Manca Alessandro, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Portotorres/Bacoli del 21.9.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (pugno allo stomaco) tenuto dal calciatore, Manca Alessandro, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Portotorres di Porto Torres (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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