COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 DEL 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MELONI GIAMPIETRO, INSERITO NELLA TESSERA DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE N° 0951 DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 38, COMMA 1, N.O.I.F. E 17, COMMA 21, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE SVOLTO, NEL CORSO DELLE GARE A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA – VIRTUS MONTESILVANO E SILVI – D’ANNUNZIO MARINA, RISPETTIVAMENTE DISPUTATESI IN DATA 6 E 13 FEBBRAIO 2011, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO ALLA MEDESIMA ABILITATO E PER ESSERE STATO INDICATO QUALE MASSAGGIATORE – MALGRADO NON ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO QUALE OPERATORE SANITARIO – NELLA DISTINTA DELLA SQUADRA; – DEL SIG. PAOLINI ROBERTO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 61, N.O.I.F., PER AVERE ACCONSENTITO A CHE IL SIG. MELONI GIAMPIETRO VENISSE INSERITO NELLE DISTINTE DELLE GARE SUMMENZIONATE QUALE MASSAGGIATORE E INDICATO CON TESSERA IMPERSONALE N° 0951 DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PUR NON ESSENDO ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO QUALE MASSAGGIATORE E, PERTANTO, NON ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SIGG. RI MELONI E PAOLINI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 DEL 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR MELONI GIAMPIETRO, INSERITO NELLA TESSERA DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE N° 0951 DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 38, COMMA 1, N.O.I.F. E 17, COMMA 21, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE SVOLTO, NEL CORSO DELLE GARE A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA – VIRTUS MONTESILVANO E SILVI – D’ANNUNZIO MARINA, RISPETTIVAMENTE DISPUTATESI IN DATA 6 E 13 FEBBRAIO 2011, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO ALLA MEDESIMA ABILITATO E PER ESSERE STATO INDICATO QUALE MASSAGGIATORE – MALGRADO NON ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO QUALE OPERATORE SANITARIO – NELLA DISTINTA DELLA SQUADRA; - DEL SIG. PAOLINI ROBERTO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 61, N.O.I.F., PER AVERE ACCONSENTITO A CHE IL SIG. MELONI GIAMPIETRO VENISSE INSERITO NELLE DISTINTE DELLE GARE SUMMENZIONATE QUALE MASSAGGIATORE E INDICATO CON TESSERA IMPERSONALE N° 0951 DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA, PUR NON ESSENDO ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO QUALE MASSAGGIATORE E, PERTANTO, NON ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO MARINA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SIGG. RI MELONI E PAOLINI. Con nota del 27.06.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata a.r. del 30.08.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 03.10.2011, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive, ritualmente pervenute. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, per la Società D’Annunzio Marina l’Avv. Domenico Colletti e sono, infine, comparsi personalmente i Sig.ri Meloni Giampietro e Paolini Roberto. All’udienza fissata per la discussione i soggetti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate con la Procura nella misura di: mesi due di inibizione per il Sig. Paolini Roberto; mesi due di squalifica per il Sig. Meloni Giampietro; € 300,00 di ammenda per la Società A.S.D. D’Annunzio Marina. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Paolini Roberto mesi due d’inibizione, al Sig. Meloni Giampietro mesi due di squalifica ed alla Società A.S.D. D’Annunzio Marina € 300,00 di ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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