COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 01. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / INTERCASALI 2005 DEL 25.09.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 01. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / INTERCASALI 2005 DEL 25.09.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, dispone lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di squalifica per tre giornate di gara, a carico del calciatore Pignata Tommaso. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società reclamante, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non si appalesa idonea a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento della squalifica, fino al 24.12.2011, a carico del calciatore Cerasale Liberato), questa Commissione ritiene di dover sentire il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 10.10.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Campagna nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Pignata Tommaso; di rinviare alla seduta del 10.10.2011 la decisione sull’altro aspetto, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell'arbitro; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it