COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 191. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARTEMISIUM – GARA ARTEMISIUM / NUSCO 75 DEL 6.11.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 191. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARTEMISIUM – GARA ARTEMISIUM / NUSCO 75 DEL 6.11.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 14.04.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2450), con la quale é stato accolto il reclamo della società Nusco 75, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Artemisium, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dell’assistente di parte della medesima società Artemisium, sig. Vivolo Giovanni, sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica fino al 30.11.2010, in occasione della gara Volturara Terminio / Artemisium del 31.10.2010. Questa C.D.T. rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, sotto il profilo della legittimità, nel senso della conformità normativa, della decisione del Giudice di prime cure. La società Artemisium, ricorrente in seconda istanza, per il vero, si duole della decisione del G.S.T. nella parte in cui accoglie il reclamo della società Nusco 75 sulla posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dell’assistente di parte, sig. Vivolo Giovanni, nella gara de qua, in quanto lo stesso assistente era in corso di squalifica, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 46 del 4.11.2010. La decisione del Giudice di prime cure, doverosamente ed insuperabilmente, tiene conto che la circostanza dell’erronea indicazione, meramente formale e senza alcuna valenza giuridico-sportiva, sul predetto Comunicato Ufficiale, del nome dell’assistente di parte, indicato come Vitolo Giovanni, non può inficiare la natura sostanziale della sanzione a carico del sig. Vivolo Giovanni. Inoltre, in merito alla doglianza della reclamante, secondo la quale sul referto arbitrale si evince un errore di trascrizione della persona allontanata dal campo, questa C.D.T. ha ritenuto di convocare l’arbitro della gara in parola, il quale ha confermato l’allontanamento del sig. Vivolo Giovanni della società Artemisium, indicando erroneamente nel referto il nominativo Vitolo Giovanni, associato alla società Volturara. V’è da dire, altresì, che il Vivolo, come rilevato dal G.S.T., non risulta censito per la società Artemisium e, dunque, non aveva titolo a poter prendere parte alla gara in epigrafe per cui la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 17, comma 5, letera b), C.G.S. è del tutto fondata. A nulla rileva, infatti, neppure la circostanza che sulla tessera impersonale risulti il nominativo del sig. Vivolo Giovanni, se egli non risulta inserito nel censimento e nel verbale di assemblea depositato dalla società Artemisium in data 28.09.2010, all’atto della iscrizione al Campionato Regionale di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2010/2011. Per quanto sopra, il ricorso di secondo grado, presentato dalla società Artemisium, deve essere rigettato, con conferma integrale della decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Artemisium; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it