COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO / BARANO CALCIO DEL 18.09.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO / BARANO CALCIO DEL 18.09.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, visti gli atti, letto il referto di gara e gli allegati, appare effettivamente sproporzionata per eccesso la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Baldassare Renato, inflitta dal Giudice di prime cure. Dalla lettura piena dello stesso referto di gara si evidenzia una condotta sicuramente violenta ed antisportiva, ma non grave a tal punto da giustificare la squalifica inflitta. In particolare, va registrata la mancanza non soltanto di esiti dannosi in capo al direttore di gara, ma anche la mancanza di qualsivoglia contatto fisico tra il dirigente/allenatore, sig. Baldassare Renato, e l’arbitro stesso. Le frasi profferite, poi, sono prive di ogni significato minaccioso od ingiurioso, dovendosi unicamente rilevare una protesta veemente e scomposta, sicuramente al di fuori dei limiti di continenza e di tempo tollerabili. Non può disconoscersi, al riguardo, il tentativo di aggressione al direttore di gara (fortunatamente non realizzatosi) ed il rientro all’interno del rettangolo di giuoco del dirigente/allenatore, sig. Baldassare Renato, benché ritualmente allontanato. La sanzione, in ogni caso, deve essere rapportata, per costante giurisprudenza sportiva, all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, per cui si ritiene di ridurla al 17.03.2012. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cellule Calcio, riducendo al 17.03.2012 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Baldassare Renato; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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