COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN SEBASTIANO F.C. – GARA SAN SEBASTIANO F.C. / TORRECUSO DEL 9.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN SEBASTIANO F.C. – GARA SAN SEBASTIANO F.C. / TORRECUSO DEL 9.10.2011 – ECCELLENZA
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di Impugnazione. Invero, da una attenta lettura degli atti di gara, nella doverosa proporzionalità della gravità dei fatti commessi con la relativa sanzione, questa C.D.T. giudica di dover ridurre a tre giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore Morvillo Cristiano. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Sebastiano F.C., riducendo a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Morvillo Cristiano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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