COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di : LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di :
LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO;
per rispondere i primi quattro della violazione dei principi di lealta, probita e correttezza sanciti dall’ art. 1, comma 1, del CGS, in relazione allfart. 10 comma 1,2 e 6 del CGS per le sopra acclarate condotte concernente i falli descritti nella parte motiva; in particolare, il calciatore Libero Massimo per avere preso parte in posizione irregolare alla partita tra la SS Aiello Calabro ed il Colosimi, disputata in data 6.02.2011, pur essendo ancora tesserato per la Polisportiva San Lucido; il Presidente Chiarello Santo e De Rose Gianluca, il primo per non essersi accertato ufficialmente dell’favvenuto svincolo del calciatore Libero Massimo dalla Polisportiva San Lucido, prima di consentire lfutilizzazione dello stesso tra le file della SS Aiello Calabro nellfincontro con il Colosimi del 6.02.2011. Lo stesso Presidente Chiarello, unitamente al Presidente De Rose, per aver successivamente tentato di rappresentare ai competenti organi federali presunto svincolo del calciatore Libero Massimo dalla polisportiva San Lucido in data precedente a quella della gara deI 6.02.2001, nel tentativo di giustificare tale utilizzazione in posizione irregolare del calciatore Libero Massimo. Infine, il Russo, per avere attestato, sottoscrivendo, in qualita di dirigente accompagnatore della SS Aiello Calabro, la distinta di gara relativa allfincontro del 6.02.2001 tra SS Aiello Calabro e Colosimi, la regolarita della posizione di tutti i partecipanti alla gara e tra questi del calciatore Libero Massimo che invece, si trovava in posizione irregolare, per quanto sopra descritto. La SS AielIo Calabro e Polisportiva San Lucido, a titolo di responsabilita diretta ed oggettiva, ai sensi dellfart. 4 comma 1 del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri Presidenti ed al proprio tesserato Libero Massimo (della Pol.va San Lucido). Deferimento del Vice Procuratore Federale del 5 luglio 2011
IL DEFERIMENTO
Con nota del 18.2.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria comunica alla Procura Federale che il calciatore Libero Massimo aveva preso parte alla gara Aiello Calabro . Colosimi nelle fila della Soc. Aiello Calabro - non avendone titolo perche tesserato per la Soc.San Lucido.Nel corso delle indagini sia il Presidente della Soc. Aiello Calabro, sia quello del San Lucido affermavano la legittimita della partecipazione alla gara avendo provveduto di avere comunicato al Comitato Regionale Calabria lfavvenuto trasferimento. Cosa risultata mendace a seguito degli accertamenti effettuati. La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva gli incolpati a questa Commissione Territoriale per rispondere delle infrazioni di cui in rubrica.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 26 settembre 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri nonche i sigg.ri Chiarello Santo e Russo Raffaele i quali, riconoscendo la propria responsabilita e quella della societa, hanno proposto lfapplicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S.. Nessuno e comparso per gli altri incolpati. Il Sostituto Procuratore Federale, dopo una breve esposizione dei fatti, ha cosi concluso:
per Chiarello Santo anni uno e mesi nove di inibizione; per Russo Raffaele mesi uno e gg.10 di inibizione; per la Soc. Aiello Calabro . 200,00 di ammenda; per Libero Massimo mesi uno di squalifica; per De Rose Gianluca anni due di inibizione; per la Soc. San Lucido . 500,00 di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dellfillecito loro contestato cosi come specificato in rubrica.
Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati Chiarello Santo e Russo Raffaele puo essere accolta la richiesta di
patteggiamento nei termini sopra indicati.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilita degli incolpati, irroga:
a CHIARELLO Santo anni UNO(1) e mesi NOVE(9) di inibizione;
a RUSSO Raffaele mesi UNO(1) e gg. DIECI(10) di inibizione;
alla SOC. AIELLO CALABRO . 200,00(duecento/00) di ammenda;
a LIBERO Massimo mesi UNO(1) di squalifica;
a DE ROSE Gianluca anni DUE(2) di inibizione;
alla SOCIETASAN LUCIDO . 500,00(cinquecento/00) di ammenda.
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