COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. PELATI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.P.D. PONTEGREENCASTELVETRO, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. CAVASPORT; – il sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente della Soc. A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PELATI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, delC.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui “dichiara di essere stata indotta in errore dalle dichiarazione dei dirigenti dell’A.S.D. Cavasport, che avevano affermato di aver svincolato il calciatore in questione” e chiede di essere trattata con clemenza. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.PELATI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. ZERBINI MASSIMO e l’ammenda di € 500 per l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. PELATI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.P.D. PONTEGREENCASTELVETRO, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. CAVASPORT; - il sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente della Soc. A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PELATI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, delC.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui “dichiara di essere stata indotta in errore dalle dichiarazione dei dirigenti dell’A.S.D. Cavasport, che avevano affermato di aver svincolato il calciatore in questione” e chiede di essere trattata con clemenza. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.PELATI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. ZERBINI MASSIMO e l’ammenda di € 500 per l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PELATI e dal sig. ZERBINI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVESTRO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PELATI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ZERBINI MASSIMO la inibizione per mesi 1 e all’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVESTRO l’ammenda di € 250.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it