COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. MASSAGRANDE ENRICO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. GHIARE, mentre era ancora tesserato per la società POL. CADELBOSCO; – il sig. BEDINI LUIGI, Presidente della Soc. A.S.D. GHIARE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASSAGRANDE ENRICO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società POL. CADELBOSCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; – la società A.S.D. GHIARE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASSAGRANDE ENRICO , la inibizione per mesi 3 del sig. BEDINI LUIGI , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GHIARE e l’ammenda di € 150 per la POL. CADELBOSCO.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MASSAGRANDE ENRICO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. GHIARE, mentre era ancora tesserato per la società POL. CADELBOSCO; - il sig. BEDINI LUIGI, Presidente della Soc. A.S.D. GHIARE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASSAGRANDE ENRICO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società POL. CADELBOSCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. GHIARE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASSAGRANDE ENRICO , la inibizione per mesi 3 del sig. BEDINI LUIGI , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GHIARE e l’ammenda di € 150 per la POL. CADELBOSCO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MASSAGRANDE e dal sig. BEDINI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. CADELBOSCO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. GHIARE ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MASSAGRANDE ENRICO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BEDINI LUIGI la inibizione per mesi 1, alla POL. CADELBOSCO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. GHIARE l’ammenda di € 250.
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