COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TRAVINI LUCA, già tesserato A.S.D. Pecorara, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.6.2011 n. 10376/684, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. TRAVINI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commI 2 e 6, del C.G.S., perché, malgrado fosse tesserato per l’A.S.D. BESURICA, partecipava indebitamente senza averne titolo alla gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 del campionato di III^ categoria, girone A; – il sig. SPERANI ANDREA, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. PECORARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta della gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 ed affermava che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il calc. Travini non ne avesse titolo; – la società A.S.D. BESURICA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; – la società A.S.D. PECORARA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 2 anni del calc. TRAVINI LUCA, la inibizione per 2 anni del sig. SPERANI ANDREA , la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. PECORARA e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. BESURICA.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TRAVINI LUCA, già tesserato A.S.D. Pecorara, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.6.2011 n. 10376/684, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. TRAVINI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commI 2 e 6, del C.G.S., perché, malgrado fosse tesserato per l’A.S.D. BESURICA, partecipava indebitamente senza averne titolo alla gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 del campionato di III^ categoria, girone A; - il sig. SPERANI ANDREA, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. PECORARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta della gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 ed affermava che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il calc. Travini non ne avesse titolo; - la società A.S.D. BESURICA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. PECORARA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 2 anni del calc. TRAVINI LUCA, la inibizione per 2 anni del sig. SPERANI ANDREA , la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. PECORARA e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. BESURICA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. TRAVINI e dal sig. SPERANI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. BESURICA . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’A.S.D. PECORARA ; - verificato che, in data 2.12.2009 il calc. TRAVINI LUCA veniva regolarmente tesserato per l’A.S.D. PECORARA, - avuta anche presente la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 12.5.2011 per analogo deferimento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. TRAVINI LUCA la squalifica per 1 mese, al sig. SPERANI ANDREA la inibizione per mesi 4, all’A.S.D. BESURICA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. PECORARA la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 500.
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