CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2011 promosso da: Dott. Lionello Manfredonia / Sig. Aleandro Rosi

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2011 promosso da: Dott. Lionello Manfredonia / Sig. Aleandro Rosi IL COLLEGIO ARBITRALE con sede in Roma e composto da Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Presidente) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1621 del 28 giugno 2011) promosso da: Lionello Manfredonia, MNFLLL56S27H501K, rapp.to e ass.to dall’avv. Davide Perrotta, presso il cui studio, in Roma, viale B. Buozzi n. 99, è anche elettivamente dom.to parte istante contro Aleandro Rosi, RSOLDR87E17H501P, rapp.to e ass.to dall’avv. Luca Albano, presso il cui studio, in Roma, via Trionfale n. 13, è anche elettivamente dom.to parte intimata sulle seguenti conclusioni prese dalle parti: _ L. Manfredonia: “voglia l’ On.le […] Collegio, previo accertamento dell’ inadempimento del calciatore, Sig. Aleandro Rosi, alle obbligazioni pecuniarie […], condannare lo stesso al pagamento dell’importo minimo di € 38.078,05 (oltre accessori) relativo al compenso professionale per la s.s. 2009/2010, al quale deve essere aggiunto il compenso professionale relativo alla s.s. 2008/2009 pari al 5% del reddito lordo risultante dal contratto di prestazioni sportive stipulato tra il calciatore ed il Livorno Calcio S.r.l., oltre accessori di legge, interessi dalle singole scadenze, nonché oltre spese, competenze ed onorari della presente procedura arbitrale” _ A. Rosi “piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare – pregiudiziale: - dichiarare l’azione inammissibile per intervenuta decadenza-prescrzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, Regolamento Agenti del 1.2.2007, relativamente al contratto Rosi-Livorno s/s 2008-2009, e, per l’effetto, respingere la domanda del ricorrente. Nel merito: - In denegata ipotesi, Respingere la domanda del Ricorrente per i motivi di cui in narrativa ed in ogni caso perché mancante dei presupposti giuridici e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto […]. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio; Con condanna del Ricorrente al rimborso delle spese per la costituzione nell’odierno giudizio e dei costi della procedura”; e in forza dell’art. 12-ter dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 34 del Codice; ha emanato il seguente LODO Fatto e svolgimento del procedimento L’Agente domanda, giusta il mandato ricevuto dal calciatore in data 21 ottobre 2007 ed efficace fino al 21 ottobre 2009 (prodotto sebbene non esplicitamente allegato a fondamento del diritto), anzitutto il pagamento del compenso (pari al 5% del reddito lordo percepito dal Calciatore) con riferimento al contratto sottoscritto dal medesimo calciatore con il Livorno calcio S.r.l., per la stagione sportiva 2008-2009. Domanda poi il pagamento del compenso (liquidato in € 35.810,48 = 5% dell’importo di € 761.570,00 convenuto dall’Atleta) con riferimento al contratto sottoscritto dal Calciatore con l’A.C. Siena S.p.A., per la stagione sportiva 2009-2010. Secondo la difesa di A. Rosi, in particolare la prima domanda di L. Manfredonia dev’essere respinta per non avere l’istante osservato il termine previsto a pena di decadenza dall’art.10, comma 5, del Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.2007 (“L’Agente deve far valere il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato”), cioè, entro la data del 30.6.2010 . Peraltro, entrambi i contratti -con il Livorno Calcio Srl e con l’AC Siena Spa- sarebbero stati stipulati dal calciatore senza l’ assistenza dell’ Agente per “illegittimo comportamento ed esclusiva colpa dell’Agente”, “che ha assolutamente abbandonato il calciatore alle sue sorti sportive”. Perciò, la difesa del convenuto invoca -siccome puntualmente riferibile alla fattispecie sub iudice- la giurisprudenza arbitrale secondo cui “nel caso in cui il Calciatore abbia stipulato direttamente il contratto economico con una Società Sportiva, il Procuratore (oggi Agente), il cui nome o quello di un suo sostituto non risulti inserito nell’apposito spazio in detto contratto economico, potrà ottenere il pagamento del suo compenso ove dimostri ‘documentalmente’ di aver svolto, in base al mandato ricevuto, attività procuratoria, anche in trattative precedenti, sia con la Società con cui il calciatore ha firmato l’accordo, sia con altra Società”. All’udienza del 21 settembre 2011, così fissata su istanza congiunta dei difensori delle parti, il Collegio arbitrale medio tempore costituitosi con la designazione congiunta del terzo arbitro in funzione di presidente e senza che alcuna contestazione sia sorta sulla relativa competenza o capacità dei suoi membri, ha esperito senza esito il tentativo di conciliazione per l’assenza della parte attrice; quindi, ha ritenuto matura la causa per la decisone, e concesso alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale. Il relativo deposito, convenuto con le parti in sostituzione della discussione orale, è avvenuto entro il termine utile del 3 ottobre 2011 con reiterazione delle conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate. Unanime, il Collegio ha deliberato, all’esito della scadenza del termine per l’ultima attività difensiva delle parti, il presente lodo. Motivi L’eccezione di decadenza, al pari di quella di prescrizione del diritto dell’attore, è infondata. Infatti, anteriormente al 30 giugno 2010 (data di indicata perenzione del più risalente dei crediti fatti valere da L. Manfredonia) e in costanza del termine di estinzione del credito stesso (termine ordinario per quanto già ritenuto anche nel lodo pronunciato dai sottoscritti Arbitri in data 25 ottobre 2010 tra le stesse parti, hinc et inde allegato), L. Manfredonia ha intimato il pagamento “del complessivo credito vantato”, non soltanto con specifico riferimento alla stagione sportiva 2008/2009 ma altresì alle stagioni successive (cfr. nota racc.ta n.136277982057, ricevuta in data 10 ottobre 2009 presso la residenza ancora attualmente dichiarata da A. Rosi), sicchè logicamente, quando non già testualmente, è intervenuta una manifestazione di avvalimento del diritto (stragiudizialmente) idonea a impedire la pretesa decadenza. Tanto premesso, il vanto del credito di L. Manfredonia rimane senza fondamento, sia quanto al credito asseritamente derivante dal contratto di prestazione sportiva concluso da A. Rosi con il Livorno calcio S.r.l. (2008/09), sia quanto a quello parimenti derivante dal successivo contratto del medesimo calciatore con l’A.C. Siena S.p.A. (2009/10). Peraltro, la ratio decidendi per la reiezione delle corrispondenti domande dà pure conto dell’ irrilevanza dell’istruzione che la parte attrice avrebbe inteso promuovere con l’acquisizione di documenti presso terzi, stante -di tali documenti- la dichiarata finalità di determinazione quantitativa dei crediti, la cui spettanza è da escludere viceversa già nell’an. Al riguardo, risulta offerta in comunicazione dalla difesa di A. Rosi la lettera, datata 17 novembre 2008, con la quale L. Manfredonia assume di avere “appreso dalla stampa” la circostanza che il calciatore avesse “perfezionato un nuovo contratto con il Livorno Calcio”, alla “fase di stipula [avendo] partecipato[il calciatore] da solo”. L’autore dichiara, per conseguenza, che “il compimento da parte [del calciatore] di uno dei compiti demandati al sottoscritto, con procura federale, integrano – senza timore di smentita – revoca tacita del mandato”. Ora, qui non rileva stabilire se la revoca del mandato risulti o meno giustificata; infatti, non viene (più) domandato il pagamento della “somma dovuta a titolo di multa penitenziale per la revoca anticipata”, come definita dall’ Agente nella relativa richiesta (già) comunicata al Calciatore in data 17 novembre 2008: somma che, invero, figura espressamente convenuta per il solo caso che “la revoca non sia avvenuta per giusta causa” (cfr. art.8 del “mandato tra calciatore e agente”). E’ appena rilevante, invece, che la parte istante alleghi, per un verso, essa stessa il venir meno del vincolo contrattuale e, per l’altro, non contesti specificamente né offra alcuna prova contraria dell’assunto avversario circa l’ inadempimento contrattuale in cui avrebbe versato l’Agente proprio dalla “fase preliminare della campagna trasferimenti precedente alla stagione sportiva 2008-2009” (cfr. “memoria difensiva” dell’ avv. L. Albano del 13.7.2011). In altri termini, al debitore che eccepisce l’inadempimento del sedicente creditore, questi si limita a opporre che il comportamento del debitore ha integrato gli estremi di un fatto estintivo del contratto, del quale tuttavia continua a invocare, in giudizio, l’adempimento, e però senza minimamente avversare l’altrui exceptio inadimplenti che di per sè inibisce adesso l’accoglimento della domanda. Infatti, “criterio di riparto dell' onere della prova [da] ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l' adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. [è quello per cui] il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass., sez. III, 12/02/2010, n. 3373; l’indirizzo è costantemente seguito anche dalla giurisprudenza di merito: così, da ultimo, anche per Tribunale Novara, 12/05/2011, n. 387, “il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento”). La ricusazione delle pretese patrimoniali di parte attrice, dunque, non può che riuscire integrale. Il Collegio ritiene però che non debba seguirne l’applicazione del principio di soccombenza nel governo del riparto delle spese, dovendosene mitigare il rigore in considerazione della possibile suggestione causale del precedente lodo inter partes sulla nuova determinazione ad agire di L. Manfredonia. Pertanto, le spese si ritiene giusto dichiarare in tutto compensate. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con "domanda di arbitrato" del 28.6.2011, prot. n. 1621, da L. Manfredonia contro A. Rosi, così provvede: A) rigetta le domande di L. Manfredonia contro A. Rosi; B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva, diritti degli Arbitri e del C.O.N.I.; C) liquida l'onorario degli Arbitri in complessivi € 4.200,00, oltre accessori; D) dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli Arbitri; E) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti. Così deliberato, all'unanimità dei voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri in data 21 ottobre 2011, e sottoscritto in n. 3 originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Dario Buzzelli F.to Marcello de Luca Tamajo
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