LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.72 5) RICORSO DEL CALCIATORE Luca FRANCHI/ROVIGO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.72
5) RICORSO DEL CALCIATORE Luca FRANCHI/ROVIGO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2011 il sig.Luca FRANCHI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società ROVIGO CALCIO S.r.l. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.
Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della
rimanente somma di €.2.500,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ROVIGO
CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luca FRANCHI della somma di €.2.500,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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