LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.72 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesco SAMPIETRO/TORINO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.72
11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesco SAMPIETRO/TORINO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2011 la Sig.na Francesca SAMPIETRO, si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F., un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.990,00 maturata alla data della
presentazione del reclamo.
La Società non presentava alcun documento a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO
C.F.,al pagamento in favore della sig.na Francesca SAMPIETRO, della somma di €.2.990,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla
stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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