DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/10/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25-09-2011 FBC UNIONE VENEZIA – MONTEBELLUNA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/10/2011 CAMPIONATO SERIE D
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 25-09-2011 FBC UNIONE VENEZIA - MONTEBELLUNA
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Unione
Venezia
osserva:
la società reclamante chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi
dell’art 22 comma 6 C.G.S., alla società Montebelluna per avere un proprio calciatore, Matteo Vigo
nato il 28.11.1992, preso parte alla gara di cui all’oggetto, con la maglia n.16, nonostante lo stesso,
squalificato per una gara nel campionato D.Beretti ( comunicato Ufficiale n.146 del 4 maggio 2011)
mentre militava nelle file società Bassano Virtus, non avesse scontato la sanzione irrogatagli non
avendo la Bassano Virus disputato altre gare in quel campionato per mancato accesso alla fase
finale; secondo la reclamante il calciatore, avendo cambiato società, doveva scontare la squalifica
nella prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova società così come previsto
dall’art. 22 comma 6 C.G.S. che deroga al principio di “separatezza delle competizioni” previsto dal
comma 3 dello stesso articolo.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Nel caso di specie occorre valutare se, alla luce degli artt. 22 e 19 C.G.S., vigendo il principio di
separazione delle competizioni, il giocatore possa scontare la sanzione nella competizione in cui ha
subito la sanzione, D.Beretti, oppure nel prima giornata di campionato con la prima squadra della
nuova società.
Al riguardo, la Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con la decisione di cui al C.U. n. 107 del
22 ottobre 2009, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 22 e 19 C.G.S.ha stabilito che tra i
due principi guida, da queste norme desumibili - quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve
essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello della
separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la
squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il
comportamento sanzionato - debba prevale il primo.
Ora, va rilevato che la nuova società, A.C. Montebelluna, in cui milita il predetto calciatore, non può
prendere parte alla competizione D.Beretti, essendo questa riservata unicamente alle società
professionistiche e che, il calciatore Vigo, classe 92, secondo quanto previsto dal regolamento del
Campionato Beretti (Art. 5 ), è da considerarsi “fuori quota”.
Circostanze queste che possono lasciare nell’ incertezza l’esecuzione della sanzione in quanto
appare un’ipotesi assai remota ed astratta che il calciatore possa scontare la sanzione nella
competizione in cui gli è stata inflitta.
Anche a volere ritenere sussistente il principio di separazione unicamente per le competizioni sportive
di Coppa Italia e delle coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, così come indicato dall’art
19 comma 11, privilegiando, pertanto, un’interpretazione letterale della singola norma, si perviene, a maggior ragione, alla medesima conclusione. Pertanto, ritiene questo Giudice Sportivo che l’unica possibilità per garantire che possa essere effettivamente e concretamente scontata la sanzione, sia quella secondo cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata irrogata. Ne consegue che, nel momento in cui il Vigo è sceso in campo per disputare la gara in oggetto lo stesso, non avendo scontato la sanzione disciplinare comminatagli non aveva titolo a prendervi parte.
P.Q.M.
Delibera :
1) di accogliere il reclamo
2) di comminare alla società Montebelluna la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.