COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE Avverso squalifica al 4.12.2011 calc. TOZZI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 7.9.2011 gara SAVIGNANESE – MISANO del 4.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE Avverso squalifica al 4.12.2011 calc. TOZZI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 7.9.2011 gara SAVIGNANESE – MISANO del 4.9.2011 L’A.S.D. SAVIGNANESE, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che a seguito di una decisine tecnica i calciatori della SAVIGNANESE protestavano nei confronti dell’arbitro ed il calc. TOZZI, primo a giungergli vicino, era seguito da alcuni compagni che lo urtavano da dietro “mandandolo a contatto con il direttore di gara del tutto involontariamente (contatto certamente non violento e comunque non tale da arrecare il benché minimo dolore)”. L’arbitro decretava l’espulsione del calciatore nonostante questi si sia immediatamente scusato. “Nell’abbandonare il terreno di gioco, il TOZZI non proferiva minacce e/o frasi offensive, limitandosi ad una unica considerazione dal tono sarcastico”. Chiede una riduzione della sanzione e che la stessa venga sottratta all’ambito delle squalifiche a tempo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. TOZZI, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, correndo, gli si è avvicinato, gli ha rivolto frasi offensive e lo ha spintonato con violenza al petto, con una mano, facendolo indietreggiare di 2/3 metri e causandogli un lieve dolore costale. Nel lasciare il terreno di gioco, a seguito di espulsione, reiterava le offese, rivolgendole anche a familiari dell’arbitro , aggiungendo, inoltre, minacce di atti estremi e due frasi blasfeme; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 4.12.2011 del calc. TOZZI NICOLA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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