COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 9 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. FERRARI FLAVIO, Vice Presidente A.S.D. Real 2010 e A.S.D. REAL 2010 – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 9 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. FERRARI FLAVIO, Vice Presidente A.S.D. Real 2010 e A.S.D. REAL 2010 – camp. II^ cat. Con nota 6.7.2011 n. . 147/1499, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. FERRARI FLAVIO, Vice Presidente dell’A.S.D. REAL 2010, della violazione di cui all’ art. 1, comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., . per aver consentito al tecnico abilitato sig. Franchetti Mike, nella stagione 2010/2011, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con l’A.S.D. REAL 2010, essendo peraltro già vincolato con altra consorella; - la società A.S.D. REAL 2010, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Vice Presidente ed al proprio tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig. FERRARI FLAVIO e l’ammenda di € 200 per l’A.S.D. REAL 2010. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. FERRARI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commI 1 e 2, del C.G.S., per l’A.S.D. REAL 2010 ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. FERRARI FLAVIO la inibizione per mesi 2 all’A.S.D. REAL 2010 l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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