COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FILIPPELLO ANGELO, tess. A.S.D. Futura 2008 e calc. FILIPPELLO MAICHOL, tess. U.S.Sassuolo Calcio s.r.l., A.S.D. BOCA CALCIO, già A.S.D. BOCA PEGASO – camp. S.G.S. e A.S.D. FUTURA 2008 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FILIPPELLO ANGELO, tess. A.S.D. Futura 2008 e calc. FILIPPELLO MAICHOL, tess. U.S.Sassuolo Calcio s.r.l., A.S.D. BOCA CALCIO, già A.S.D. BOCA PEGASO – camp. S.G.S. e A.S.D. FUTURA 2008 – camp. III^ cat. Con nota 28.6.2011 n. . 10393/357, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : 223300 - i sigg. FILIPPELLO ANGELO, tesserato per l’A.S.D. Futura 2008, e FILIPPELLO MAICHOL, tesserato nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 per l’A.S.D. Boca Pegaso, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, per la grave, violenta e ingiustificabile aggressione perpetuata, al termine della gara amichevole Boca Pegaso – Lame Calcio del 5.9.2010, nei confronti del Vice Allenatore della squadra Allievi della Pol.Lame Calcio sig. Di Maria Mario che, trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, guaribile in 60 giorni, con prognosi di : riduzione della triplice frattura allo zigomo sinistro, alla parete orbitale e seno mascellare, con applicazione di placca in titanio; - le società A.S.D. BOCA PEGASO, ora A.S.D. BOCA CALCIO, e A.S.D. FUTURA 2008, a titolo di responsabilità oggettiva, per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, i calc. FILIPPELLO ANGELO e FILIPPELLO MAICHOL hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia. E’ pure presente, dietro richiesta, un rappresentate dell’A.S.D. BOCA CALCIO. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., con il calc. FILIPPELLO ANGELO e con il rappresentante dell’A.S.D. BOCA CALCIO per il patteggiamento delle sanzioni, che indica in mesi 12 per il calc. FILIPPELLO ANGELO (anziché mesi 18 come sanzione base) e nell’ammenda di € 300 per l’A.S.D. BOCA CALCIO(anziché € 450 come sanzione base). Di poi, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle altre due parti deferite, in ordine agli addebiti loro ascritti, con la squalifica per mesi 6 del calc. FILIPPELLO MAICHOL e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. FUTURA 2008. Il rappresentante del calc. FILIPPELLO MAICHOL eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione in quanto il calc. FILIPPELLO MAICHOL, all’epoca dei fatti non era tesserato con la F.I.G.C. All’uopo chiede che venga acquisita prova dal competente ufficio della mancanza del rapporto di tesseramento, così come si ricaverebbe dagli atti, che indicano l’inizio del rapporto di tesseramento dal 13.9.2010 e, quindi, in data successiva ai fatti di cui è procedimento. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alla istanza, ritenendo l’atto di deferimento privo dei vizi indicati. Il rappresentante del calc. FILIPPELLO MAICHOL, inoltre, si rammarica del non accoglimento da parte del rappresentante della Procura Federale - che, dai colloqui intercorsi, dice essersi dichiarato eventualmente disponibile per il patteggiamento, ex art. 23 C.G.S., in mesi 4 di squalifica per il calc. FILIPPELLO MAICHOL - dell’applicazione allo stesso dell’art. 24 del C.G.S., comportante una ulteriore riduzione della sanzione. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritenendo di dovere esaminare l’eccezione pregiudiziale unitamente al merito, dispone procedersi oltre e, - letto il deferimento che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., ritiene privo dei vizi indicati dal rappresentante del calc. FILIPPELLO MAICHOL ; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale ; - valutato che la condotta posta in essere dai calc. FILIPPELLO ANGELO e FILIPPELLO MAICHOL integri la violazione come sopra agli stessi attribuita, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per A.S.D.FUTURA 2008 e l’A.S.D. BOCA PEGASO, ora A.S.D. BOCA CALCIO; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il calc. FILIPPELLO ANGELO e la società A.S.D. BOCA CALCIO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. FILIPPELLO ANGELO la squalifica per mesi 12, all’A.S.D. BOCA CALCIO l’ammenda di € 300, al calc. FILIPPELLO MAICHOL la squalifica per mesi 3 ed all’A.S.D. FUTURA 2008 l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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