COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 13 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DONINI LUCA, sig. AMADEI ANDREA e A.S.D. CALDERARA 97 L.C.L. – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 13 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DONINI LUCA, sig. AMADEI ANDREA e A.S.D. CALDERARA 97 L.C.L. – camp. Promozione Con nota 5.7.2011 n. 115/749, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DONINI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. CALDERARA DI RENO 97 LCL , ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, mentre era ancora tesserato per la società Boca Carpi; - il sig. AMADEI ANDREA, già Presidente della Soc. A.S.D. CALDERARA 97 LCL ,ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DONINI LUCA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. CALDERARA 97 LCL, ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, 223311 comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA ha inviato una comunicazione in cui dichiara di ritenersi “completamente estranei ai fatti citati nella Vs. in oggetto, nonostante in data 20 giugno 2011 si sia giunti ad una fusione con la citata Calderaia LCL 97, dando vita ad una nuova A.S.D. dal nome AXYS TEAM CALDERARA, e nella quale il sig. Andrea Amadei non ricopre nessun incarico né da tesserato né da figura gravitante, e considerando assolutamente ingiustificato il coinvolgimento della nostra società AXYS TEAM CALDERARA, che si è sempre contraddistinta per lealtà e correttezza sportiva, oltre che per solvibilità costante e precisa nei confronti della FIGC-CRER. Per tali giustificazioni, siamo cortesemente a richiedere la presa visione degli atti, nonché audizione presso la signoria Vostra, al fine di un’audizione di carattere prettamente chiarificatrice e non difensiva, poiché ribadiamo la nostra completa e totale estraneità dei fatti., e che riteniamo assolutamente ingiustificato per la nostra etica sportiva e comportamentale tale coinvolgimento”. L’ AXYS TEAM CALDERARA, pur invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento. In data odierna è pervenuta dall’avv. Crocetti Bernardi, difensore e procuratore speciale del sig. Amadei una richiesta di rinvio del dibattimento, per improvviso lutto familiare. La Commissione, accogliendo la richiesta, dispone il rinvio al 10 ottobre 2011.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it