COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. CAVINA ANTONIO, COSTA GIUSEPPE e MALATESTA FRANCESCO, U.S.D. CLASSE – camp. Promozione e A.S.D. U.S. PORTO CORSINI – camp. II^ categoria Con nota 8.8.2011 n. 881/1650, il Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il sig. CAVINA ANTONIO, Presidente dell’U.S.D. CLASSE,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. CAVINA ANTONIO, COSTA GIUSEPPE e MALATESTA FRANCESCO, U.S.D. CLASSE – camp. Promozione e A.S.D. U.S. PORTO CORSINI – camp. II^ categoria Con nota 8.8.2011 n. 881/1650, il Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. CAVINA ANTONIO, Presidente dell’U.S.D. CLASSE, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.,sia in relazione alla trasgressione della norma di cui all’art. 2 del regolamento del “Torneo Primavera”, per aver schierato calciatori sprovvisti di regolare copertura assicurativa nonché per avere utilizzato, in ben quattro gare, un calciatore assicurato con altra società essendone perfettamente consapevole, per come esplicitamente ammesso, sia per il mancato rispetto del dettato dell’art. 16 del medesimo regolamento, per aver fatto partecipare al Torneo calciatori della sua società privi della copertura assicurativa garantita dalla tessera federale; - il sig. COSTA GIUSEPPE, Presidente dellU.S. PORTO CORSINI, perché, omettendo qualsivoglia controllo e vigilanza sulla corretta e integrale applicazione del regolamento del “Torneo Primavera”, da lui stesso sottoscritto, ha consentito che alla predetta manifestazione partecipasse una società (U.S.D. CLASSE) i cui calciatori non erano in regola con la copertura assicurativa garantita dalla tessera federale, così violando il dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 16 del regolamento del Torneo; - il sig. MALATESTA FRANCESCO, Consigliere dell’U.S.PORTO CORSINI, del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.,sia in relazione alla trasgressione della norma di cui al citato art. 2 del regolamento del “Torneo Primavera”, per aver consentito che al predetto Torneo partecipasse una società (U.S.D. CLASSE) i cui calciatori non erano tesserati per la F.I.G.C., sia per il mancato rispetto del dettato dell’art. 16 del medesimo regolamento, per aver consentito la partecipazione al Torneo di società (U.S.D. CLASSE) i cui calciatori erano privi della regolare copertura assicurativa garantita dalla tessera federale; - la società U.S.D. CLASSE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio Presidente; - la società U.S. PORTO CORSINI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, delC.G.S., per i fatti ascritti al proprio Presidente e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per i fatti imputati al proprio Consigliere responsabile del Settore Giovanile del “Torneo Primavera. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. CAVINA , anche a nome dell’U.S.D. CLASSE, ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 dei sigg. CAVINA ANTONIO e MALATESTA FRANCESCO, la inibizione per mesi 2 del sig. COSTA GIUSEPPE, l’ammenda di € 300 per l’U.S.D. CLASSE e l’ammenda di € 2’00 per l’U.S. PORTO CORSINI.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - sentito il sig. CAVINA che : 1) tiene a precisare che il regolamento del Torneo da lui ricevuto era diverso da quello depositato in Federazione e che tutti i piccoli calciatori della sua società erano coperti dalle carte assicurative CONI; 2) che il tesseramento presso la F.I.G.C. è stato esplicitato solo all’inizio della stagione 2010/2011 con apposito comunicato e che, in ogni caso, i piccoli calciatori che hanno preso parte al Torneo organizzato dall’U.S.PORTO CORSINI nelle file della mia società, erano tutti coperti da idonea polizza assicurativa presso la compagnia AON. 3) anche il piccolo Mattia Gallamini era regolarmente assicurato; 4) aggiunge anche che nella stagione sportiva 2009/2010 la Federazione non aveva ben chiara la differenza fra “carte assicurative” e “tesseramento”; - precisato che il regolamento del Torneo della stagione 2009/2010, approvato dal C.R.E.R., all’art. 2 indica chiaramente che “il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Piccoli Amici al di sotto degli 8 anni di età, regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso. E’ data la possibilità di schierare anche i 2002 che, pur avendo compiuto 8 anni di età, non sono stati tesserati nella cat. Pulcini” ed all’art.16 stabilisce che “E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa garantita dalla tessera federale. L’Organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa”; - acclarato che per il calc. GALLAMINI MATTIA che ha preso parte, nelle file dell’U.S.D. CLASSE, a 4 partite del Torneo , i genitori avevano sottoscritto, per la stagione 2009/2010, un documento-tesseramento con la società Azzurra E.Mattei per la categoria “Piccoli Amici”; 225588 - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta per l’U.S.D. CLASSE e la responsabilità diretta ed oggettiva per l’U.S.PORTO CORSINI, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg. CAVINA ANTONIO e MALATESTA FRANCESCO la inibizione per mesi 2, al sig. COSTA GIUSEPPE la inibizione per mesi 1 ed alle società U.S.D. CLASSE e U.S. PORTO CORSINI l’ammenda di € 200.
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